Art. 37 
 
                      Organismo di regolazione 
 
  1. L'organismo di regolazione e'  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti che  esercita  le  competenze  nel  settore  dei  trasporti
ferroviari e  dell'accesso  alle  relative  infrastrutture  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, della  direttiva
2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  e  del  presente
decreto. L'organismo agisce in piena autonomia e con indipendenza  di
giudizio e di valutazione. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 7,  in  tema
di   vertenze   relative   all'assegnazione   della   capacita'    di
infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di  adire  l'organismo
di regolazione, se ritiene di essere stato vittima di un  trattamento
ingiusto, di discriminazioni o di  qualsiasi  altro  pregiudizio,  in
particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o
eventualmente  dall'impresa  ferroviaria  o  dall'operatore   di   un
impianto di servizio in relazione a quanto segue: 
  a) prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e in
quella definitiva; 
  b) criteri in esso contenuti; 
  c) procedura di assegnazione e relativo esito; 
  d) sistema di imposizione dei canoni; 
  e)   livello   o    struttura    dei    canoni    per    l'utilizzo
dell'infrastruttura che e' tenuto o puo' essere tenuto a pagare; 
  f) accordi per l'accesso di cui agli articoli 12 e 13; 
  g) accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro  utilizzo
a norma degli articoli 13 e 17. 
  3.Fatte  salve   le   competenze   dell'Autorita'   garante   della
concorrenza  e  del  mercato  sul  mercato  dei  servizi  ferroviari,
l'organismo  di  regolazione  dei  trasporti,   ferme   restando   le
previsioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 3, del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, ha  il  potere  di  monitorare  la  situazione
concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari e, in  particolare,
controlla le attivita' di cui al comma 2,  lettere  da  a)  a  g)  di
propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti
dei  richiedenti.  In  particolare   controlla   che   il   prospetto
informativo della rete non contenga clausole  discriminatorie  o  non
attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri  discrezionali  che
possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti. 
  4.  L'organismo   di   regolazione   collabora   strettamente   con
l'autorita'  nazionale  di  sicurezza,  ai  sensi   della   direttiva
2008/57/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  giugno
2008,  relativa   all'interoperabilita'   del   sistema   ferroviario
comunitario e con l'autorita' preposta al rilascio della licenza,  ai
sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, della direttiva  2012/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
  5. Ai fini delle attivita' di cui al comma 4, le autorita'  di  cui
al comma 4 elaborano congiuntamente un quadro per la  cooperazione  e
lo scambio  di  informazioni  che  consenta  di  evitare  conseguenze
negative sulla concorrenza o sulla sicurezza nel mercato ferroviario.
Tale quadro include  un  meccanismo  che  consenta  all'organismo  di
regolazione  di  fornire  all'autorita'  nazionale  di  sicurezza   e
all'autorita' preposta al rilascio della licenza  raccomandazioni  in
merito alle questioni che possono  pregiudicare  la  concorrenza  nel
mercato  ferroviario,  e  che  permetta  all'autorita'  nazionale  di
sicurezza di fornire all'organismo  di  regolazione  e  all'autorita'
preposta al rilascio della licenza  raccomandazioni  in  merito  alle
questioni  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza.   Fatta   salva
l'indipendenza  di  ogni  autorita'  nell'ambito   delle   rispettive
prerogative, l'autorita'  competente  esamina  dette  raccomandazioni
prima di adottare una decisione. Se l'autorita' competente decide  di
discostarsi dalle raccomandazioni, ne fornisce la motivazione. 
  6. L'organismo di regolazione garantisce che i canoni per l'accesso
all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di
cui  all'articolo  13,  fissati  dall'operatore  di  impianto,  siano
conformi  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto  e  non   siano
discriminatori.  Le  trattative  tra  i  richiedenti  e  un   gestore
dell'infrastruttura concernenti il livello  dei  canoni  di  utilizzo
dell'infrastruttura sono permesse soltanto se si  svolgono  sotto  la
supervisione dell'organismo di regolazione.  Quest'ultimo  interviene
se le trattative possono contravvenire alle prescrizioni del presente
decreto. 
  7. L'organismo di regolazione consulta regolarmente, e in ogni caso
almeno ogni due anni,  i  rappresentanti  degli  utenti  dei  servizi
ferroviari di trasporto merci e passeggeri per tenere conto del  loro
punto di vista in relazione al mercato ferroviario. 
  8. L'organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni
al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a  qualunque  altra
parte interessata. Le informazioni richieste sono  fornite  entro  un
lasso di tempo ragionevole, fissato  dall'organismo  di  regolazione,
non superiore a un mese, salvo in  circostanze  eccezionali,  in  cui
l'organismo di regolazione concorda e autorizza una proroga  limitata
del termine, che non puo'  superare  due  settimane  addizionali.  Le
informazioni che devono essere fornite all'organismo  di  regolazione
comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della
sua  funzione  decisoria,  di  monitoraggio  e  di  controllo   della
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono compresi i  dati
necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato. 
  9. L'organismo di regolazione esamina tutti i reclami e, a  seconda
dei casi, richiede le informazioni pertinenti e  avvia  consultazioni
con tutte le parti interessate entro  un  mese  dal  ricevimento  del
reclamo.  Esso  decide  in  merito  ai  reclami,  adotta  le   misure
necessarie  per  rimediare  alla  situazione  e  informa   le   parti
interessate della sua decisione motivata  entro  un  lasso  di  tempo
ragionevole  e  prestabilito,  in  ogni  caso  non  superiore  a  sei
settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.  Fatte
salve le competenze dell'autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato  sul  mercato  dei   servizi   ferroviari,   ove   opportuno,
l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in  merito  a
misure  adeguate  per  correggere   le   discriminazioni   contro   i
richiedenti, le distorsioni del mercato e  altri  eventuali  sviluppi
indesiderabili su questi  mercati,  con  particolare  riferimento  al
comma 2, lettere da a) a g). 
  10. La decisione dell'organismo di regolazione  e'  vincolante  per
tutte le parti cui e' destinata ed e' atto definitivo. L'organismo di
regolazione  puo'  imporre  il  rispetto  delle   proprie   decisioni
comminando adeguate sanzioni. 
  11. In  caso  di  ricorso  contro  un  rifiuto  di  concessione  di
capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di
capacita', l'organismo di regolazione  puo'  concludere  che  non  e'
necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura  o
che essa deve essere modificata secondo  gli  orientamenti  precisati
dall'organismo stesso. 
  12. Le decisioni dell'organismo di regolazione  sono  pubblicate  e
sono soggette a sindacato  giurisdizionale.  Il  ricorso  puo'  avere
effetto sospensivo sulla decisione dell'organismo di regolazione solo
quando l'effetto immediato della decisione dell'organismo stesso puo'
causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente. 
  13. L'organismo di regolazione ha facolta' di effettuare  controlli
o  di   far   realizzare   controlli   esterni   presso   i   gestori
dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio  e,  se
del caso, le imprese ferroviarie per  verificare  l'osservanza  delle
disposizioni relative alla separazione contabile di cui  all'articolo
5. A tal fine, l'organismo di regolazione e' autorizzato  a  chiedere
tutte le informazioni pertinenti. In particolare, ha la  facolta'  di
chiedere  ai  gestori  dell'infrastruttura,  agli   operatori   degli
impianti di servizio e a tutte le imprese o altri enti che effettuano
o integrano le attivita' connesse alle varie categorie  di  trasporto
ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo  5,
commi 4 e 5, e  all'articolo  13  di  fornire  tutte  o  parte  delle
informazioni contabili elencate nell'allegato IV del presente decreto
e  ogni  altra  informazione  che  l'organismo  di  regolazione  puo'
richiedere nell'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'articolo  37,
comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  un
livello di dettaglio sufficiente, secondo quanto ritenuto  necessario
e proporzionato. Fatte salve le competenze delle autorita'  nazionali
responsabili delle questioni inerenti  agli  aiuti  di  Stato,  dalla
contabilita' l'organismo di regolazione puo' anche trarre conclusioni
concernenti  questioni  di  aiuti  di  Stato  di  cui  informa  dette
autorita'. 
  14. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto  applicabili,
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge  24
novembre 1981, n. 689, provvede: 
  a) in  caso  di  accertate  violazioni  della  disciplina  relativa
all'accesso ed all'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  e  dei
servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa  pecuniaria
fino ad un massimo dell'uno  per  cento  del  fatturato  relativo  ai
proventi da mercato realizzato dal soggetto autore  della  violazione
nell'ultimo esercizio  chiuso  anteriormente  all'accertamento  della
violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; 
  b) in caso di inottemperanza ai propri ordini  e  prescrizioni,  ad
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  100.000  ad
euro 500.000; 
  c) qualora  i  destinatari  di  una  richiesta  dell'organismo  non
forniscano  le  informazioni  o  forniscano  informazioni   inesatte,
fuorvianti  o  incomplete,  ovvero  senza  giustificato  motivo   non
forniscano le informazioni nel termine  stabilito,  ad  irrogare  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; 
  d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a),
b) e c), ad irrogare una  sanzione  fino  al  doppio  della  sanzione
massima prevista per ogni violazione. 
 
          Note all'art. 37: 
              Per l'art. 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, si veda nelle note alle premesse. 
              Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              L'art. 37 del citato decreto legge n. 1 del 2012, cosi'
          recita: 
              "Art. 37. Misure per il trasporto ferroviario 
              1. L'autorita' di  cui  all'art.  36  nel  settore  del
          trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  le  regioni  e  gli  enti
          locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico  sulle
          tratte e le modalita' di finanziamento.  L'Autorita',  dopo
          un congruo periodo  di  osservazione  delle  dinamiche  dei
          processi di  liberalizzazione,  analizza  l'efficienza  dei
          diversi gradi di separazione  tra  l'impresa  che  gestisce
          l'infrastruttura  e   l'impresa   ferroviaria,   anche   in
          relazione  alle  esperienze  degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea e  all'esigenza  di  tutelare  l'utenza
          pendolare del  servizio  ferroviario  regionale.  In  esito
          all'analisi, l'Autorita' predispone, entro e non  oltre  il
          30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al  Governo  e
          al Parlamento. 
              2. All'art. 36, comma  1,  del  decreto  legislativo  8
          luglio 2003,  n.  188,  come  modificato  dall'art.  8  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) le parole: «ed i contratti collettivi  nazionali  di
          settore»  sono  soppresse  e  la  parola:  «applicati»   e'
          sostituita dalla seguente: «applicate»; 
              b) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
              «b-bis)  regolazione  dei  trattamenti  di  lavoro  del
          personale definiti dalla contrattazione  collettiva  svolta
          dalle  organizzazioni  piu'   rappresentative   a   livello
          nazionale».". 
              La legge 24 marzo 2012, n. 27  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo delle infrastrutture  e  la  competitivita'.),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
              La direttiva 2014/34/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
          marzo 2014, n. L 96. 
              La direttiva 2008/57/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          luglio 2008, n. L 191. 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
          La legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
          penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329, S.O.