Art. 39 
 
          Principi generali degli accordi transfrontalieri 
 
  1. Le disposizioni contenute  negli  accordi  transfrontalieri  non
devono costituire una discriminazione tra imprese ferroviarie ne' una
limitazione della liberta' delle imprese  ferroviarie  di  effettuare
servizi transfrontalieri. 
  2.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale notifica alla Commissione gli accordi transfrontalieri
nuovi o riveduti dopo il 16 giugno 2013 prima della loro conclusione.
La Commissione decide sulla conformita' di tali  accordi  al  diritto
europeo. 
  3. Fatta salva la ripartizione delle competenze fra l'Unione e  gli
Stati membri, in conformita'  al  diritto  dell'Unione,  il  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica alla
Commissione l'intenzione di avviare negoziati, denunciare convenzioni
in essere e di concludere accordi transfrontalieri nuovi  o  riveduti
con i paesi terzi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare
in qualita' di osservatore. Il Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale tiene  conto  delle  comunicazioni  della
Commissione nel caso in cui il negoziato potrebbe  compromettere  gli
obiettivi di  negoziati  in  corso  tra  l'Unione  e  i  paesi  terzi
interessati o portare a  un  accordo  incompatibile  con  il  diritto
dell'Unione. 
  4. Nei casi di incompatibilita' dell'accordo o di impossibilita' ad
effettuare il negoziato di cui ai comma 2 e 3, entro  un  mese  dalla
decisione della Commissione, il Ministro degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, sentito il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, avvia la necessaria  procedura  di  denuncia,  o  di
risoluzione, dell'accordo. 
  5. In tutti gli altri casi, qualora entro un  anno  dall'avvio  del
negoziato  non  si  fosse  trovato  un  possibile  accordo,  con   la
delegazione dell'altro Stato membro o Paese terzo, per la risoluzione
delle difformita' rispetto al  diritto  europeo,  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale avvia la necessaria
procedura di denuncia dell'accordo.