Art. 40 
 
                      Monitoraggio del mercato 
 
  1. Ai fini del monitoraggio del mercato da parte della  Commissione
di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva  2012/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministro delle  infrastrutture
e  dei  trasporti,  nel  rispetto  del  ruolo  delle  parti  sociali,
trasmette annualmente alla  Commissione  le  informazioni  necessarie
sull'uso delle reti e sull'evoluzione  delle  condizioni  quadro  nel
settore ferroviario, sulla base  degli  atti  di  esecuzione  di  cui
all'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva stessa. 
  2. Ai fini di tale adempimento, il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti si  avvale  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  e
dell'Osservatorio nazionale sulle politiche  del  trasporto  pubblico
locale, istituito  con  l'articolo  1,  comma  300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, per quanto di competenza,  sulla  base  di  un
protocollo di intesa da formalizzare entro sei mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione  dei  dati  di
cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche,  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  del  regolamento  (CE)  n.  45/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei  dati
personali da parte delle istituzioni e  degli  organismi  comunitari,
nonche' la libera circolazione di tali dati. La  Commissione  europea
sostiene gli scambi di informazioni di cui al comma 1  tra  i  membri
della rete, eventualmente tramite  mezzi  elettronici,  nel  rispetto
della riservatezza dei segreti commerciali  trasmessi  dalle  imprese
interessate. 
  4. Per assicurare la coerenza degli obblighi di  comunicazione,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce e pubblica le
modalita'  e  le  tempistiche  di  acquisizione  delle   informazioni
richieste dalla Commissione, che sono vincolanti per tutti i soggetti
destinatari della rilevazione somministrata. 
 
          Note all'art. 40: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il comma 300 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e   pluriennale   dello   Stato   -    legge    finanziaria
          2008),pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
          n. 300, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 1. Disposizioni in materia  di  entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali. 
              (Omissis). 
              300. E' istituito presso  il  Ministero  dei  trasporti
          l'Osservatorio  nazionale  sulle  politiche  del  trasporto
          pubblico  locale,  cui  partecipano  i  rappresentanti  dei
          Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al
          fine di creare una banca  dati  e  un  sistema  informativo
          pubblico correlati a quelli regionali e  di  assicurare  la
          verifica dell'andamento del settore e del completamento del
          processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio
          e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.  Con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali  e
          le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, sono definiti i  criteri  e  le
          modalita'  di  monitoraggio  delle  risorse  destinate   al
          settore  e  dei  relativi  servizi,  ivi  comprese   quelle
          relative  agli  enti  locali,  nonche'  le   modalita'   di
          funzionamento  dell'Osservatorio.  L'Osservatorio  presenta
          annualmente  alle  Camere  un  rapporto  sullo  stato   del
          trasporto pubblico locale. 
              (Omissis).". 
              La direttiva 95/46/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  23
          novembre 1995, n. L 281. 
              Il Regolamento (CE)  n.  45/2001  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 12 gennaio 2001, n. L 8.