Art. 15 Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale 1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' inserito il seguente: «Art. 45-bis (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalita' per l'attuazione dei commi 1 e 2». 2. L'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e' abrogato.
Note all'art. 15: L'articolo 47 del testo della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.