Art. 29 
 
 
                      Sorveglianza del mercato 
 
  1.  Il  Prefetto,  quale  autorita'  di  sorveglianza  del  mercato
territorialmente competente, di seguito cosi'  denominata,  controlla
che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato  soltanto  se,
adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati,  sono
sicuri e non mettono in pericolo  la  salute  e  l'incolumita'  delle
persone. 
  2. L'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato,  avvalendosi  della
collaborazione della Commissione tecnica territoriale in  materia  di
sostanze esplodenti, dei competenti uffici  doganali  e  dei  comandi
della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che non  puo'
essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e  strutture  pubbliche,
attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione  di  un
piano contenente le misure tese a: 
  a) effettuare  periodiche  ispezioni  all'ingresso  del  territorio
nazionale, nonche' nei luoghi di  fabbricazione,  di  deposito  e  di
vendita; 
  b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi
volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di  cui
deve essere rilasciata copia agli interessati; 
  c)  conseguentemente,  ritirare  dal   mercato,   in   esito   agli
accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura  CE
corredati  della   dichiarazione   di   conformita'   CE,   e   usati
conformemente allo scopo cui sono destinati,  siano  suscettibili  di
mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone; 
  d) ordinare  e  coordinare  o,  se  del  caso,  organizzare  con  i
fabbricanti, gli  importatori  o  i  distributori,  il  richiamo  dal
mercato  degli  articoli  pirotecnici  suscettibili  di  mettere   in
pericolo  la  salute  e  la  sicurezza  delle  persone,  e  la   loro
distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a
carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori. 
  3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono  eseguite
dagli organi della Polizia di  Stato,  dell'Arma  dei  Carabinieri  e
della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le  misure  di
cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla
base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo
precedente. 
  4.  Il  Ministero   dell'interno,   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza,  predispone,  annualmente,  un  programma  settoriale   di
sorveglianza  del  mercato  degli  articoli  pirotecnici  a   livello
nazionale.   Tale   programma,    unitamente    alla    raccolta    e
all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso
di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero  dello
sviluppo  economico  per  il  successivo  inoltro  alla   Commissione
dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta  dei  dati
rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.