Art. 30 Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici che presentano rischi 1. Qualora l'autorita' di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorita' medesima. Se nel corso della valutazione l'autorita' conclude che l'articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. L'autorita' di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e l'organismo notificato competente delle misure adottate. 2. Alle misure di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, l'autorita' di sorveglianza del mercato, qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, ne informa il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per la successiva informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di assumere. 4. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 5. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 1, l'autorita' di sorveglianza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul mercato nazionale, per ritirarli dal mercato medesimo o per richiamarli. Delle misure adottate e' data immediata informazione nei termini di cui al commi 1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorita' di sorveglianza del mercato indica se l'inadempienza sia dovuta: a) alla non conformita' dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita' delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nel presente decreto; oppure; b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformita'. 6. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale misura e' ritenuta giustificata e l'articolo pirotecnico e' immediatamente ritirato dal mercato. Qualora la Commissione dell'Unione europea emetta un atto di esecuzione poiche' ritiene ingiustificata la misura provvisoria adottata, la misura medesima e' revocata. 7. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 29 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il provvedimento e' definitivo.
Note all'art. 30: Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.