Art. 31 Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza 1. Se l'autorita' di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di far si' che tale articolo pirotecnico, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati, da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei termini di cui all'articolo 30, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati, che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non siano giustificate, quest'ultima adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea.