Art. 15 
 
                Diritto all'informazione sul viaggio 
                    e sui diritti dei passeggeri 
 
  1. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito
delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri le informazioni
sul viaggio di cui all'articolo 22 del regolamento sono  soggetti  ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150  a  euro  900  per
ciascun viaggio. 
  2.  Il  vettore,  l'operatore  del  terminale  e,  se   del   caso,
l'autorita' portuale che, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
violano gli obblighi di informazione sui diritti  dei  passeggeri  di
cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, sono  soggetti  ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150  a  euro  900  per
ciascun passeggero.