Art. 16 
 
                               Reclami 
 
  1. Il vettore e l'operatore del terminale che  non  istituiscono  e
non dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami  relativi
ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del  regolamento
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500
ad euro 25.000. 
  2. Il vettore e l'operatore del terminale  che  non  notificano  al
passeggero che il reclamo e' accolto, respinto  o  ancora  in  esame,
ovvero  che  non  forniscono  una  risposta  definitiva,   ai   sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.