Art. 39 
 
Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9  della  direttiva
  2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della  direttiva
  86/635/CEE) 
 
  1. Gli intermediari IFRS non controllati da un  intermediario  IFRS
tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi  dell'articolo  38
sono tenuti a redigere  il  bilancio  consolidato  quando,  anche  in
assenza  di  legami  partecipativi,  operino  secondo  una  direzione
unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola  dei  rispettivi
statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti
in maggioranza dalle medesime persone. 
  2. Sono altresi' tenuti a  redigere  un  bilancio  consolidato  gli
intermediari IFRS diretti in maniera unitaria  da  uno  dei  seguenti
soggetti controllanti: 
  a) un'impresa o un  ente,  costituito  in  Italia,  diverso  da  un
intermediario IFRS; 
  b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non
ricorrano le condizioni di esonero di cui all'articolo 40; 
  c) una persona fisica. 
  3. Fra gli intermediari IFRS  che  operano  secondo  una  direzione
unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla  redazione
del bilancio consolidato quello che,  in  base  ai  dati  dell'ultimo
bilancio  consolidato  approvato,  o  se  non  redatto,   dell'ultimo
bilancio d'esercizio approvato,  presenta  l'ammontare  maggiore  del
totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie
rilasciate. 
  4. Gli intermediari IFRS tenuti a redigere un bilancio  consolidato
ai sensi dell'articolo 38 che operino  anche  secondo  una  direzione
unitaria ai sensi del comma 1 o del comma  2  del  presente  articolo
sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in
base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e
le  societa'  che  abbiano   emesso   titoli   quotati   in   mercati
regolamentati.