Art. 40 
 
Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato  (articolo
  23, paragrafi 3 e 4, della  direttiva  2013/34/UE  e  articolo  43,
  paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1.  Non  e'  tenuto  alla  redazione   del   bilancio   consolidato
l'intermediario   IFRS   controllante    (intermediario    esentato),
costituito in Italia e controllato da una banca soggetta  al  diritto
di  un  altro  Stato  membro,  quando  ricorrano  tutte  le  seguenti
condizioni: 
  a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati
regolamentati; 
  b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90  per  cento
dei   diritti   di   voto   esercitabili   nell'assemblea   ordinaria
dell'intermediario esentato,  purche'  gli  altri  azionisti  o  soci
abbiano approvato l'esonero; 
  c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese  controllate  da
includere nel consolidamento sono ricomprese nel bilancio consolidato
della banca estera controllante; 
  d) il bilancio consolidato  e  la  relazione  sulla  gestione  sono
redatti dalla banca controllante e  revisionati  secondo  il  diritto
dello Stato membro in cui  esso  e'  costituito,  conformemente  alla
direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali  adottati
a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il  bilancio  consolidato,
la  relazione  sulla  gestione  e  la  relazione  di  revisione  sono
pubblicati in lingua italiana o nella lingua  comunemente  utilizzata
negli ambienti della  finanza  internazionale  secondo  le  modalita'
indicate  all'articolo  42.  La  conformita'  della  traduzione  alla
versione  in  lingua  originale  e'  certificata  dal  consiglio   di
amministrazione dell'intermediario esentato. 
  2.  L'intermediario  esentato  indica  nella  nota  integrativa  al
proprio  bilancio  d'esercizio  il  nome  e  la  sede   della   banca
controllante  che  redige  il  bilancio  consolidato  e   il   motivo
dell'esonero. 
  3. Restano ferme le disposizioni previste  dai  principi  contabili
internazionali adottate a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1606/2002 si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla direttiva 86/635/CEE si vedano
          le note all'art. 24.