Art. 13 
 
              Funzioni del Consiglio nazionale forense 
 
  1. Le funzioni  affidate  dal  presente  regolamento  al  Consiglio
nazionale forense  possono  essere  delegate  ad  apposito  comitato,
costituito  da  cinque  componenti  del  Consiglio,   designati   dal
Consiglio stesso. 
  2. Il comitato elegge il presidente e  puo'  delegare  uno  o  piu'
componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.