Art. 13 Funzioni del Consiglio nazionale forense 1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso. 2. Il comitato elegge il presidente e puo' delegare uno o piu' componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.