Art. 14 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1.  L'avvocato  che  ha  conseguito  nei  cinque  anni   precedenti
l'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  un  attestato   di
frequenza  di  un  corso   almeno   biennale   di   alta   formazione
specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12,
organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo
articolo,  ovvero  dal  Consiglio  nazionale  forense,  dai  consigli
dell'ordine  degli  avvocati  o  dalle  associazioni   specialistiche
maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al  Consiglio
nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato  specialista
previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e
alla valutazione della prova di cui al  periodo  precedente  provvede
una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro  che
hanno conseguito un attestato di  frequenza  di  un  corso  avente  i
requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima  della  data  di
entrata in vigore del presente regolamento e  alla  stessa  data  non
ancora concluso. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il comma 1 lettera s) dell'art. 35  della  citata
          legge 31 dicembre 2012, n. 247 si vedano le  note  all'art.
          7.