Art. 26 
 
              Indagini a seguito di un incidente grave 
 
  1. In caso di incidente grave, gli organi preposti ai  sensi  della
normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini
approfondite. 
  2. Alla conclusione dell'inchiesta, gli organi preposti di  cui  al
comma 1 inoltrano gli atti al Comitato che ne  mette  a  disposizione
una sintesi alla Commissione. Il Comitato rende pubblica una versione
non riservata dei risultati. 
  3. A seguito delle inchieste a norma del comma 1, il Comitato attua
tutte  le  raccomandazioni,  frutto  delle  indagini,  che  rientrano
nell'ambito dei suoi poteri.