Art. 41 
 
 
                 Contratti di solidarieta' espansiva 
 
  1. Nel caso in  cui,  al  fine  di  incrementare  gli  organici,  i
contratti collettivi aziendali stipulati ai  sensi  dell'articolo  51
del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone  le
modalita' di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro,
con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale, ai datori di  lavoro  e'  concesso,
per  ogni  lavoratore  assunto  sulla  base  dei  predetti  contratti
collettivi e per ogni mensilita' di  retribuzione,  un  contributo  a
carico della Gestione degli interventi assistenziali  e  di  sostegno
alle  gestioni  previdenziali  istituita  presso   l'INPS,   di   cui
all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi  dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto
collettivo applicabile. Per  ciascuno  dei  due  anni  successivi  il
predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10  e  al  5  per
cento. 
  2. In sostituzione  del  contributo  di  cui  al  comma  1,  per  i
lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei
contratti collettivi di cui al comma  1,  per  i  primi  tre  anni  e
comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di  eta'  del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore  di
lavoro e' dovuta in misura corrispondente a quella prevista  per  gli
apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del  lavoratore
nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori. 
  3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui  ai  commi  1  e  2  i
datori di lavoro che, nei  dodici  mesi  antecedenti  le  assunzioni,
abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero  a  sospensioni  di
lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria. 
  4. Le  assunzioni  operate  dal  datore  di  lavoro  in  forza  dei
contratti collettivi di cui al comma 1 non devono  determinare  nelle
unita'  produttive  interessate  dalla  riduzione   dell'orario   una
riduzione della percentuale della  manodopera  femminile  rispetto  a
quella maschile, ovvero di  quest'ultima  quando  risulti  inferiore,
salvo che cio' sia espressamente previsto dai contratti collettivi in
ragione della carenza di manodopera femminile,  ovvero  maschile,  in
possesso delle qualifiche con riferimento alle quali  e'  programmata
l'assunzione. 
  5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati  i
contratti collettivi  di  cui  al  comma  1,  che  abbiano  una  eta'
inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non  piu'
di ventiquattro  mesi  e  abbiano  maturato  i  requisiti  minimi  di
contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda  e  con
decorrenza dal mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il
suddetto trattamento  di  pensione  nel  caso  in  cui  essi  abbiano
accettato di  svolgere  una  prestazione  di  lavoro  di  durata  non
superiore alla meta' dell'orario  di  lavoro  praticato  prima  della
riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a
condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro  un  anno
dalla data di stipulazione del predetto  contratto  collettivo  e  in
forza di clausole che  prevedano,  in  corrispondenza  alla  maggiore
riduzione  di  orario,  un  ulteriore  incremento   dell'occupazione.
Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento  di
pensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite  massimo  della
somma corrispondente al  trattamento  retributivo  perso  al  momento
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale  ai
sensi  del  presente  comma,  ferma  restando  negli  altri  casi  la
disciplina vigente in materia di cumulo  di  pensioni  e  reddito  da
lavoro. 
  6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale
base di calcolo per la determinazione delle quote  retributive  della
pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo  parziale
ai sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero delle  settimane  di
lavoro prestate a tempo parziale, ove cio'  comporti  un  trattamento
pensionistico piu' favorevole. 
  7.  I  contratti  collettivi  di  cui  al  comma  1  devono  essere
depositati   presso   la   direzione   territoriale    del    lavoro.
L'attribuzione del contributo  e'  subordinata  all'accertamento,  da
parte della direzione territoriale del lavoro,  della  corrispondenza
tra la riduzione concordata dell'orario di  lavoro  e  le  assunzioni
effettuate. Alla direzione  territoriale  del  lavoro  e'  demandata,
altresi', la vigilanza  in  ordine  alla  corretta  applicazione  dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo
nei casi di accertata violazione. 
  8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono  esclusi
dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e  contratti
collettivi ai soli fini dell'applicazione di  norme  e  istituti  che
prevedano  l'accesso  ad  agevolazioni  di  carattere  finanziario  e
creditizio. 
 
          Note all'art. 41: 
              Per  il  testo  dell'art.   51   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2015, si vedano note all'art. 21. 
              Per il testo dell'art. 37 della citata legge n. 88  del
          1989, si vedano le note all'art. 44.