Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 4  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300  e
  all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.  300  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti  di  controllo).  -
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti  dai  quali  derivi
anche la possibilita' di  controllo  a  distanza  dell'attivita'  dei
lavoratori  possono  essere  impiegati  esclusivamente  per  esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza  del  lavoro  e  per  la
tutela del patrimonio aziendale e possono  essere  installati  previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale  unitaria
o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel  caso
di imprese con unita' produttive ubicate in  diverse  province  della
stessa regione ovvero in  piu'  regioni,  tale  accordo  puo'  essere
stipulato  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano  nazionale.  In  mancanza  di  accordo  gli
impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono  essere
installati previa autorizzazione  della  Direzione  territoriale  del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con  unita'  produttive
dislocate negli ambiti di competenza di piu'  Direzioni  territoriali
del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere  la  prestazione  lavorativa  e
agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 
  3.  Le  informazioni  raccolte  ai  sensi  dei  commi  1  e  2 sono
utilizzabili a  tutti  i  fini  connessi  al  rapporto  di  lavoro  a
condizione che sia data al  lavoratore  adeguata  informazione  delle
modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione  dei  controlli  e
nel rispetto di quanto disposto dal  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196.». 
  2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  171  (Altre  fattispecie).  -   1.   La   violazione   delle
disposizioni di cui  all'articolo  113  e  all'articolo  4,  primo  e
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita  con  le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.». 
 
          Note all'art. 23: 
              Per il testo del citato decreto legislativo, n. 196 del
          2003, si vedano note all'articolo 8. 
              Si  riporta  l'articolo   113,   del   citato   decreto
          legislativo, n. 196 del 2003. 
              "Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza 
              1. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  8  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300.". 
              Si riporta l'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
          300 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
          lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e   dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento): 
              "Art. 38. Disposizioni penali 
              Le violazioni degli articoli 2, 5,6, e 15, primo comma,
          lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca
          piu' grave reato, con l'ammenda  da  lire  300.000  a  lire
          3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. 
              Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
          sono applicate congiuntamente. 
              Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
          stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace  anche
          se  applicata  nel  massimo,  il  giudice  ha  facolta'  di
          aumentarla fino al quintuplo. 
              Nei  casi  previsti  dal  secondo  comma,   l'autorita'
          giudiziaria ordina la pubblicazione della  sentenza  penale
          di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del  Codice
          penale.".