Art. 22 
 
 
               Organi ufficiali di stampa dei partiti 
 
  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici  e
sull'accesso in condizioni  di  parita'  ai  relativi  spazi  non  si
applicano agli organi ufficiali di stampa  dei  partiti  e  movimenti
politici  e  alle  stampe  dei  soggetti  politici   interessati   al
referendum di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che
rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico. 
  3.  I  partiti,  i  movimenti  politici  e  i   soggetti   politici
interessati al referendum sono tenuti  a  fornire  con  tempestivita'
all'Autorita' ogni indicazione necessaria a  qualificare  gli  organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche'  le
stampe di soggetti politici interessati al referendum.