Art. 13 
 
 
      Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento 
 
  1. Le tecniche di  distribuzione  degli  effluenti  di  allevamento
assicurano: 
    a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva,  di
aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le
abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; 
    b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura,  l'effettiva
incorporazione nel suolo dei liquami simultaneamente allo spandimento
ovvero entro un periodo di  tempo  successivo  idoneo  a  ridurre  le
perdite  di   ammoniaca   per   volatilizzazione,   il   rischio   di
ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; 
    c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; 
    d) l'uniformita' di applicazione dell'effluente; 
    e) la prevenzione della  percolazione  dei  nutrienti  nei  nelle
acque sotterranee. 
  2. La scelta delle tecniche di  distribuzione  degli  effluenti  di
allevamento tiene conto: 
    a) delle caratteristiche  idrogeologiche  e  geomorfologiche  del
sito; 
    b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo; 
    c) del tipo di effluente; 
    d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa. 
  3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini  del  massimo
contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici
e dei rischi di ruscellamento di  composti  azotati,  attraverso  una
valutazione  dell'umidita'  del  suolo,  privilegiando  i  metodi   a
maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. 
  4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al  di  fuori
del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita
una  copertura  dei  suoli  tramite  vegetazione  spontanea,  colture
intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre  pratiche
colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati  come  previsto
dal CBPA.