Art. 13 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento 1. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento assicurano: a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; d) l'uniformita' di applicazione dell'effluente; e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei nelle acque sotterranee. 2. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento tiene conto: a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo; c) del tipo di effluente; d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa. 3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidita' del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. 4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.