Art. 14 
 
 
         Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento 
 
  1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantita' di azoto  al
campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da
soli o in miscela con il digestato agrozootecnico  e  agroindustriale
prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di
340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.
Le Regioni possono tuttavia, adeguare le norme di gestione  indicando
per le  diverse  coltivazioni  il  fabbisogno  complessivo  di  azoto
efficiente previsto nella tabella  1  del  codice  di  buona  pratica
agricola, ovvero le dosi massime di applicazione di azoto  efficiente
(MAS), valide per le Regioni del bacino padano veneto e concordate  a
livello nazionale o comunitario, di cui all'Allegato  X  al  presente
decreto,  che  tengono  conto  dei   progressi   tecnico-scientifici,
prevedendo un valore minimo di  efficienza  dell'azoto  somministrato
con gli effluenti di allevamento  di  almeno  60  per  cento  per  il
liquame suino e avicolo, 50 per cento  per  liquame  bovino,  40  per
cento per il letame. 
  2. La quantita' degli effluenti di allevamento da  distribuire  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  e'
calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in
alternativa, di altri valori  determinati  secondo  le  procedure  di
calcolo o di misura citate nell'allegato stesso,  ed  e'  comprensiva
degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al
pascolo. 
  3. Le Regioni possono prevedere la  tenuta  di  un  registro  delle
fertilizzazioni e\o la redazione del PUA per le aziende in  Zona  non
Vulnerabile, che intendono superare il limite di 340  kg  per  ettaro
per anno, al fine di verificare il rispetto  di  quanto  previsto  ai
commi 1 e 2.