Art. 14 Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento 1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantita' di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico e agroindustriale prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Le Regioni possono tuttavia, adeguare le norme di gestione indicando per le diverse coltivazioni il fabbisogno complessivo di azoto efficiente previsto nella tabella 1 del codice di buona pratica agricola, ovvero le dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS), valide per le Regioni del bacino padano veneto e concordate a livello nazionale o comunitario, di cui all'Allegato X al presente decreto, che tengono conto dei progressi tecnico-scientifici, prevedendo un valore minimo di efficienza dell'azoto somministrato con gli effluenti di allevamento di almeno 60 per cento per il liquame suino e avicolo, 50 per cento per liquame bovino, 40 per cento per il letame. 2. La quantita' degli effluenti di allevamento da distribuire nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e' calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, ed e' comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. 3. Le Regioni possono prevedere la tenuta di un registro delle fertilizzazioni e\o la redazione del PUA per le aziende in Zona non Vulnerabile, che intendono superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.