Art. 37.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)
1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
« La Corte costituzionale e' composta da quindici giudici, dei
quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »;
b) al settimo comma, la parola: « senatore » e' sostituita dalla
seguente: « deputato ».