Art. 37. (Elezione dei giudici della Corte costituzionale) 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: « La Corte costituzionale e' composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »; b) al settimo comma, la parola: « senatore » e' sostituita dalla seguente: « deputato ».