Art. 37. 
 
 
          (Elezione dei giudici della Corte costituzionale) 
 
  1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  « La Corte costituzionale e'  composta  da  quindici  giudici,  dei
quali un terzo nominati dal Presidente  della  Repubblica,  un  terzo
dalle supreme magistrature ordinaria  ed  amministrative,  tre  dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »; 
  b) al settimo comma, la parola: « senatore »  e'  sostituita  dalla
seguente: « deputato ».