Art. 18 Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti 1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e' calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base delle procedure redatte dal GSE in attuazione dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto. 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalita' di cui al presente decreto, il medesimo biogas ottenuto dalla stessa frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, ricade nella tipologia di cui all'art. 8, comma 4, lettera d).