Art. 21 
 
 
      Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici 
 
  1. Possono accedere all'incentivazione di cui al  presente  decreto
gli impianti solari termodinamici, anche  ibridi,  che  rispettano  i
seguenti requisiti: 
  a) sono  dotati  di  sistema  di  accumulo  termico  con  capacita'
nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni  metro
quadrato di superficie captante qualora la  superficie  captante  sia
superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per  ogni  metro  quadrato  di
superficie captante qualora la superficie captante sia  compresa  tra
10.000 e 50.000 m2; 
  b) non utilizzano  come  fluido  termovettore  ne'  come  mezzo  di
accumulo  sostanze  e  preparati  classificati  come  molto  tossici,
tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e  1999/45/CE  e
loro successive modificazioni; il predetto requisito non e' richiesto
in caso di impianti ubicati in aree industriali. 
  2. Su richiesta del soggetto responsabile,  il  GSE  entro  novanta
giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  effettua  una   verifica
preventiva  di  conformita'   dei   progetti   di   impianti   solari
termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente  decreto,
e ne da'  comunicazione  all'interessato,  ferme  restando,  ai  fini
dell'accesso agli incentivi, le procedure di cui ai titoli II e III. 
  3. Gli incentivi dell'allegato 1 sono incrementati di: 
  a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione  tra  0,15  e
0,50; 
  b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integrazione fino a 0,15. 
  4. E' abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2008 e  successive
modificazioni.