Art. 22 
 
 
         Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione 
 
  1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi
di bonifica e irrigazione, il richiedente,  oltre  alla  concessione,
deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono  regolati
i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante  il
titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso  del  consorzio
medesimo.  In  assenza  della  concessione  e'  sufficiente  che   il
richiedente sia in possesso  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.
166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai  fini  dell'uso  legittimo
dell'acqua. Il presente comma si  applica  anche  alle  richieste  di
incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6  luglio
2012.