Art. 22 Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione 1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione e' sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012.