Art. 23 
 
 
         Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti 
 
  1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell'allegato
1, tabelle 1A e 1B, sono  da  considerarsi  esaustivi.  Il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare  puo'  aggiornare  i  predetti
elenchi sulla base di istanze presentate da soggetti interessati.  Le
istanze sono  presentate  secondo  modalita'  definite  dallo  stesso
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e  dovranno  essere  corredate  della  documentazione  necessaria   a
verificare che i sottoprodotti in esame non  abbiano  altra  utilita'
produttiva o commerciale al di  fuori  di  un  loro  impiego  per  la
produzione di energia.