Art. 24 Misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali e turistiche 1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»; c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»; d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: (( «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018 )), il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario». 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario». 3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorche' non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». (( 3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonche' di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o piu' regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi: a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria; b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalita' di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita'; c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacita' di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attivita', della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana; d) definizione delle modalita' attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente; e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche. 3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari. 3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento: a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello; b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attivita', comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario; c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e' ridotto nella misura del 50 per cento; d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367». 3-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonche'». 3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante. 3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformita' ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuita', conservano validita' i rapporti gia' instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo), come modificato dalla presente legge: "Art. 11 Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza 1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche' il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione; b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico; d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento; e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformita' dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro; g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita', della fattibilita' e appropriatezza delle scelte effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni: a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative; b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi; d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati; e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita' di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme e' subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione, nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano. 10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneita' finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A. 14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti disposizioni: a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici; 3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo; 4) (soppresso) 5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente. 16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata. 18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale. 19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianita', gli aumenti di merito e l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 19-bis. (abrogato) 20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale. 20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. 21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20. 21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacita' produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita' vigilanti della compatibilita' economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo." - Si riporta il testo vigente del comma 355 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: " 355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163." - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche 1. (Omissis) 1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento, ancorche' non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Omissis)" - Il testo del comma 2 dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 21-bis. - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161. - La legge 11 novembre 2003, n. 310 recante "Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2003, n. 267. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno." - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali): "Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche 1. - 5-bis. (Omissis) 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi' inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. (Omissis)" - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1." - Si riporta il testo del comma 420 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge: " 420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonche' alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi." - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 91 del 2013: "Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema 1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. (Omissis)" - La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104. - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo): "1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare. (Omissis)" - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1 della legge 15 novembre 2005, n. 239 (Disposizioni in materia di spettacolo): "1. - 2. (Omissis) 3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attivita' culturali. (Omissis)" - Si riporta il testo vigente del comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): "Art. 1 Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria 1. - 17-bis. (Omissis) 18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalita' turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse, e sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche' in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso. (Omissis)" - Si riporta il testo del comma 484 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: " 484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonche' nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."