Art. 24 
 
 
Misure  urgenti  per  il  patrimonio  e  le  attivita'  culturali   e
                             turistiche 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  le   migliori   condizioni   per   il
completamento del percorso di risanamento delle  gestioni  e  per  il
rilancio  delle   attivita'   delle   fondazioni   lirico-sinfoniche,
all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1,  alinea,  le  parole  da  «strutturalmente»   a
«economico-finanziario»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «non
compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in
ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
finanziario»; 
    b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del   bilancio,   sia   sotto    il    profilo    patrimoniale    che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario»; 
    c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale  che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  e  il   tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario della fondazione»; 
    d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni  di
equilibrio  strutturale  del   bilancio,   sia   sotto   il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario,  del  conto  economico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ((  «il  pareggio  economico  e,  entro
l'esercizio  2018  )),  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale   e
finanziario». 
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  all'articolo  1,
comma  355,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  parole:
«dell'equilibrio  strutturale  di  bilancio,  sotto  il  profilo  sia
patrimoniale  sia  economico-finanziario»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «del  pareggio  economico,  in  ciascun  esercizio,  e  del
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario». 
  3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti  piani  di
risanamento» sono inserite le  seguenti:  «,  ancorche'  non  abbiano
proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267». 
  ((  3-bis.  Al  fine  di   garantire   il   consolidamento   e   la
stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma
1, nonche' di prevenire il verificarsi  di  ulteriori  condizioni  di
crisi  gestionale  e  di  bilancio  nel  settore,  con  uno  o   piu'
regolamenti  da  adottare,  entro  il  30  giugno  2017,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, il Governo provvede, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  alla  revisione  dell'assetto   ordinamentale   e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di  cui  al  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003,  n.  310,  anche  modificando  o  abrogando   le   disposizioni
legislative  vigenti  in  materia,  secondo  i  seguenti  criteri   e
principi: 
    a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci,
idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria; 
    b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine
dell'inquadramento di tali enti, alternativamente,  come  «fondazione
lirico-sinfonica»  o  «teatro  lirico-sinfonico»,   con   conseguente
revisione   delle   modalita'   di   organizzazione,    gestione    e
funzionamento,   secondo   principi   di    efficienza,    efficacia,
sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita'; 
    c) previsione, tra i requisiti di  cui  alla  lettera  b),  anche
della    dimostrazione     del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario, della  capacita'  di  autofinanziamento  e  di
reperimento di  risorse  private  a  sostegno  dell'attivita',  della
realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del
livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia  e
nella cultura operistica e sinfonica italiana; 
    d)  definizione  delle  modalita'  attraverso  le   quali   viene
accertato il possesso dei requisiti e disposta  l'attribuzione  della
qualifica conseguente; 
    e)  previsione  che,  nell'attuazione  di  quanto  previsto  alla
lettera b), l'eventuale mantenimento  della  partecipazione  e  della
vigilanza dello Stato  nelle  forme  e  nei  limiti  stabiliti  dalla
legislazione vigente con riferimento agli  enti  di  cui  al  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, trovi applicazione  esclusivamente  con  riguardo  alle
fondazioni lirico-sinfoniche. 
  3-ter. Sugli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  3-bis  e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo  8
della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di  Stato  e  delle
competenti Commissioni parlamentari. I  pareri  sono  espressi  entro
sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento
e' comunque emanato. Dalla data di  entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari di cui al comma 3-bis  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti,  anche  di  legge,  con   esse   incompatibili,   alla   cui
ricognizione si procede in sede di emanazione  delle  medesime  norme
regolamentari. 
  3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto  ordinamentale  e
organizzativo  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,   al   fine   di
perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria  di
tali enti, sono previste le seguenti  misure  di  contenimento  della
spesa e risanamento: 
    a) al personale, anche direttivo, delle  fondazioni,  ove  queste
non raggiungano  il  pareggio  di  bilancio,  non  sono  riconosciuti
eventuali  contributi  o  premi  di  risultato  e  altri  trattamenti
economici  aggiuntivi  previsti  dalla  contrattazione   di   secondo
livello; 
    b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono
tenute a prevedere opportune riduzioni  dell'attivita',  comprese  la
chiusura temporanea o  stagionale  e  la  conseguente  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo,  da
tempo pieno a tempo parziale, allo scopo  di  assicurare,  a  partire
dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il
conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario; 
    c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le
missioni    all'estero    dei     dipendenti     delle     fondazioni
lirico-sinfoniche,  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   6,   del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e' ridotto nella  misura  del  50
per cento; 
    d) all'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e
della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367». 
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 420,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, dopo le parole:  «non  si  applica»  sono  inserite  le
seguenti: «alle istituzioni culturali, nonche'». 
  3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei  beni  e
delle  attivita'  culturali  e  del   turismo,   ivi   previsto,   di
rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle  modalita'  per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo finanziati a valere sul Fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui
alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  ha  la  stessa  natura  non
regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  18
febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  15
novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le  regole  tecniche  di
riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi  programmi  di
attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli  organismi  dello
spettacolo e possono  definire  apposite  categorie  tipologiche  dei
soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle
attivita'  di  danza,  delle  attivita'  musicali,  delle   attivita'
teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante. 
  3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della  materia
in conformita' ai principi  di  derivazione  europea,  per  garantire
certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare  l'interesse
pubblico  all'ordinata  gestione  del  demanio  senza  soluzione   di
continuita',  conservano  validita'  i  rapporti  gia'  instaurati  e
pendenti in base all'articolo  1,  comma  18,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25. 
  3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30  settembre  2016,
entro  la  quale  si  provvede»  e  le  parole:  «il  rilascio»  sono
soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   la
          tutela, la valorizzazione e il rilancio dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 11 Disposizioni urgenti per il risanamento  delle
          fondazioni lirico-sinfoniche  e  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza 
              1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del
          settore e di pervenire al risanamento delle gestioni  e  al
          rilancio     delle     attivita'      delle      fondazioni
          lirico-sinfoniche, gli enti di cui al  decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e successive  modificazioni,  e  di
          cui alla legge  11  novembre  2003,  n.  310  e  successive
          modificazioni,  di  seguito  denominati  "fondazioni",  che
          versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano  far
          fronte ai debiti certi ed esigibili  da  parte  dei  terzi,
          ovvero  che  siano  stati  in  regime  di   amministrazione
          straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi,  ma  non
          abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano,
          entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
          conversione   del   presente   decreto,   al    commissario
          straordinario di cui al comma 3, un  piano  di  risanamento
          che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili
          con la necessita' di assicurare il pareggio  economico,  in
          ciascun   esercizio,   ed   il    tendenziale    equilibrio
          patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi
          finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: 
              a) la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del  debito
          della  fondazione  che  preveda  uno  stralcio  del  valore
          nominale complessivo del debito esistente  al  31  dicembre
          2012,  comprensivo  degli  interessi   maturati   e   degli
          eventuali  interessi  di  mora,  previa  verifica  che  nei
          rapporti con gli istituti bancari gli  stessi  non  abbiano
          applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
          affidamenti concessi alla fondazione stessa,  nella  misura
          sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure  di
          cui al presente  comma,  la  sostenibilita'  del  piano  di
          risanamento, nonche'  il  pareggio  economico,  in  ciascun
          esercizio, ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
          finanziario della fondazione; 
              b) l'indicazione della  contribuzione  a  carico  degli
          enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
              c) la riduzione della dotazione organica del  personale
          tecnico e amministrativo fino al  cinquanta  per  cento  di
          quella   in   essere   al   31   dicembre   2012   e    una
          razionalizzazione del personale artistico; 
              d) il divieto di ricorrere a nuovo  indebitamento,  per
          il periodo 2014-2016, salvo  il  disposto  del  ricorso  ai
          finanziamenti di cui al comma 6; nel  caso  del  ricorso  a
          tali finanziamenti nel piano devono essere indicate  misure
          di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il  rimborso   del
          finanziamento; 
              e) l'entita' del finanziamento dello  Stato,  a  valere
          sul  fondo   di   cui   al   comma   6,   per   contribuire
          all'ammortamento del debito, a  seguito  della  definizione
          degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
          precedente  lettera  a),  e   nella   misura   strettamente
          necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; 
              f) l'individuazione di soluzioni, compatibili  con  gli
          strumenti previsti dalle leggi di riferimento del  settore,
          idonee a riportare la  fondazione,  entro  i  tre  esercizi
          finanziari   successivi,   nelle   condizioni   di   attivo
          patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; 
              g)   la   cessazione   dell'efficacia   dei   contratti
          integrativi aziendali in vigore,  l'applicazione  esclusiva
          degli istituti giuridici e dei livelli  minimi  delle  voci
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          previsti dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro e la previsione che i contratti collettivi  dovranno
          in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
          stabiliti dal  piano.  Nelle  more  della  definizione  del
          procedimento  di  contrattazione  collettiva  nel   settore
          lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
          aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   29   giugno   2010,   n.   100,    le    fondazioni
          lirico-sinfoniche  che  hanno  presentato   il   piano   di
          risanamento  ai  sensi  del   presente   articolo   possono
          negoziare  ed   applicare   nuovi   contratti   integrativi
          aziendali, compatibili con i vincoli  finanziari  stabiliti
          dal  piano,  purche'   tali   nuovi   contratti   prevedano
          l'assorbimento senza ulteriori costi per la  fondazione  di
          ogni  eventuale  incremento   del   trattamento   economico
          conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro (C.C.N.L.) e ferma  restando  l'applicazione  del
          procedimento  di  cui   al   comma   19   in   materia   di
          autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
          non conformita' dei contratti aziendali  con  il  contratto
          nazionale di lavoro; 
              g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella  persona  del
          legale rappresentante, di verificare che  nel  corso  degli
          anni non siano  stati  corrisposti  interessi  anatocistici
          agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 
              2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli  atti
          necessari a dare dimostrazione della  loro  attendibilita',
          della   fattibilita'   e   appropriatezza   delle    scelte
          effettuate,   nonche'   dell'accordo   raggiunto   con   le
          associazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in
          ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e  g),
          sono  approvati,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, sentito  il  collegio  dei
          revisori  dei  conti,  entro  trenta  giorni   dalla   loro
          presentazione, con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Con  il  medesimo
          decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
          comma 6. Le  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  dei
          piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
          sono  approvate,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  venti
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   commissario
          straordinario del Governo che abbia  comprovata  esperienza
          di  risanamento   nel   settore   artistico-culturale.   Il
          commissario svolge, con  i  poteri  previsti  dal  presente
          articolo, le seguenti funzioni: 
              a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto
          previsto dall'articolo 9, commi 2  e  3,  presentati  dalle
          fondazioni ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  ne
          valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali  modifiche
          e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per  la
          rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di  cui  al
          comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica  della
          loro adeguatezza  e  sostenibilita',  all'approvazione  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Eventuali
          modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
          e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione  con  le
          associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
              b) sovrintende all'attuazione dei piani di  risanamento
          ed effettua  un  monitoraggio  semestrale  dello  stato  di
          attuazione degli stessi, redigendo  apposita  relazione  da
          trasmettere  al  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
          finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; 
              c) puo'  richiedere  le  integrazioni  e  le  modifiche
          necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
          al   presente   articolo,    tenuto    conto,    ai    fini
          dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
          avanzamento degli stessi; 
              d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
          di risanamento previsto dai piani approvati; 
              e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
          e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare  la
          coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
          previa diffida a provvedere entro un termine non  superiore
          a quindici giorni. 
              4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali
          necessarie per lo svolgimento dei compiti  del  commissario
          straordinario. 
              5. Con il decreto di cui al comma  3  e'  stabilito  il
          compenso  per  il  commissario  straordinario,  nel  limite
          massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, a  valere  sulle  risorse  di
          bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui  al
          comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
              6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un  fondo  di  rotazione  con
          dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per  la
          concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1  di
          finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 
              7. Al fine dell'erogazione  delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  il  commissario  straordinario   predispone   un
          contratto tipo, approvato  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, nel quale sono,  tra  l'altro,  indicati  il
          tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le   misure   di
          copertura  annuale  del  rimborso  del  finanziamento,   le
          modalita' di erogazione e di  restituzione  delle  predette
          somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
          termini  ivi  stabiliti  al  versamento   delle   rate   di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme, sia l'applicazione di  interessi  moratori.
          L'erogazione    delle    somme    e'    subordinata    alla
          sottoscrizione, da parte di ciascuna  delle  fondazioni  di
          cui al comma 1, di contratti conformi  al  contratto  tipo.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  3  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 15. 
              8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del  fondo  di
          cui  al  comma  6,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della
          "Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 
              9.  Nelle  more  del  perfezionamento  del   piano   di
          risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
          euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  su  indicazione  del
          Commissario straordinario, a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sulle  contabilita'  speciali  aperte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997, n. 135, e successive modificazioni, per  la  gestione
          dei fondi assegnati in  applicazione  dei  piani  di  spesa
          approvati ai sensi dell'articolo  7  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993,  n.  237,  intestate  ai  capi  degli
          Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
          i  conti  di  tesoreria  unica  degli  Istituti  dotati  di
          autonomia speciale di cui all'articolo  15,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  novembre  2007,  n.   233,   e   successive
          modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma  1
          che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale
          da  pregiudicare  la   gestione   anche   ordinaria   della
          fondazione, alle seguenti condizioni: 
              a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
          nomina  del   Commissario   straordinario,   comunichi   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'avvio della  negoziazione  per  la  ristrutturazione  del
          debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
          nominale complessivo del debito stesso,  comprensivo  degli
          interessi maturati e degli  eventuali  interessi  di  mora,
          esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente  ad
          assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
          la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento,  il
          pareggio economico, in ciascun esercizio, e il  tendenziale
          equilibrio patrimoniale  e  finanziario  della  fondazione,
          nonche' l'avvio delle  procedure  per  la  riduzione  della
          dotazione organica del personale tecnico  e  amministrativo
          nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
              b) la conclusione dell'accordo di  ristrutturazione  di
          cui alla lettera a), da inserire nel piano  di  risanamento
          di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale  comma
          per la presentazione del piano. 
              10. Il mancato verificarsi  delle  condizioni  previste
          dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
          comma 14. Le anticipazioni finanziarie  concesse  ai  sensi
          del comma 9 sono rimborsate  secondo  quanto  previsto  dai
          commi 6 e 7. 
              11. Al fine di  sostenere  gli  enti  che  operano  nel
          settore dei beni e  delle  attivita'  culturali,  a  valere
          sulle giacenze di cui al comma 9 sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello  Stato  ulteriori  importi  pari  a  3,5
          milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo. 
              12.  Resta  fermo  l'obbligo   di   completamento   dei
          versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge  12
          novembre 2011, n. 183, secondo  una  modulazione  temporale
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
          euro annui per il periodo 2014-2018. 
              13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in
          eccedenza all'esito della rideterminazione delle  dotazioni
          organiche di cui al comma 1,  alle  fondazioni  di  cui  al
          medesimo comma, fermo restando il divieto  di  procedere  a
          nuove  assunzioni  a   tempo   indeterminato,   e'   estesa
          l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera  a),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  ivi
          comprese le disposizioni in  materia  di  liquidazione  del
          trattamento  di  fine  rapporto  comunque  denominato.   Il
          personale  amministrativo  e  tecnico  dipendente  a  tempo
          indeterminato alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto che risulti ancora eccedente, e'  assunto  a  tempo
          indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
          fondazione,  dalla  societa'  Ales  S.p.A.,  in  base  alle
          proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
          finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
          d'idoneita'         finalizzata          all'individuazione
          dell'inquadramento nelle posizioni disponibili,  applicando
          al personale  assunto  la  disciplina  anche  sindacale  in
          vigore presso Ales S.p.A. 
              14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non
          sia stato presentato  o  non  sia  approvato  un  piano  di
          risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2,  ovvero
          che  non  raggiungano  il  pareggio  economico   e,   entro
          l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale  e
          finanziario   sono    poste    in    liquidazione    coatta
          amministrativa. 
              15. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano  i
          propri statuti, entro il 31 dicembre  2014,  alle  seguenti
          disposizioni: 
              a) previsione di una struttura organizzativa articolata
          nei seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui
          compenso e' stabilito in conformita' ai  criteri  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze: 
              1) il presidente, nella persona del sindaco del  comune
          nel quale ha sede la fondazione, ovvero  nella  persona  da
          lui nominata,  con  funzioni  di  rappresentanza  giuridica
          dell'ente; la presente disposizione  non  si  applica  alla
          Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa  Cecilia,  che
          e' presieduta  dal  presidente  dell'Accademia  stessa,  il
          quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
              2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
          dai membri designati da ciascuno dei fondatori  pubblici  e
          dai soci privati  che,  anche  in  associazione  fra  loro,
          versino almeno il 5 per cento del contributo erogato  dallo
          Stato. Il numero dei componenti del consiglio di  indirizzo
          non deve comunque  superare  i  sette  componenti,  con  la
          maggioranza in ogni caso costituita  dai  membri  designati
          dai fondatori pubblici; 
              3) il sovrintendente, quale unico organo  di  gestione,
          nominato dal Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo su proposta del consiglio  di  indirizzo;  il
          sovrintendente  puo'  essere  coadiuvato  da  un  direttore
          artistico e da un direttore amministrativo; 
              4) (soppresso) 
              5) il collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri, rinnovabili per non piu' di  due  mandati,  di  cui
          uno, con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente
          della Corte dei conti fra  i  magistrati  della  Corte  dei
          conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e uno in  rappresentanza  del  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Continuano
          ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367; 
              b) previsione della partecipazione dei soci privati  in
          proporzione agli apporti  finanziari  alla  gestione  o  al
          patrimonio  della  fondazione,  che   devono   essere   non
          inferiori al tre per cento; 
              c) previsione che il patrimonio sia  articolato  in  un
          fondo  di   dotazione,   indisponibile   e   vincolato   al
          perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo  di
          gestione,  destinato  alle  spese  correnti   di   gestione
          dell'ente. 
              16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
          essere anticipata  in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in
          scadenza. All'entrata in vigore  delle  nuove  disposizioni
          statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione,  ivi
          incluso il collegio dei  revisori  dei  conti.  Il  mancato
          adeguamento delle disposizioni statutarie  nei  termini  di
          cui al presente articolo determina comunque  l'applicazione
          dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367. 
              17. L'organo di indirizzo esercita le proprie  funzioni
          con l'obbligo di assicurare il pareggio  del  bilancio.  La
          violazione     dell'obbligo     comporta     l'applicazione
          dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367, e la responsabilita' personale ai sensi  dell'articolo
          1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto  della
          disciplina  in  tema  di  appalti  di  lavori,  servizi   e
          forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni. Le spese per  eventuali
          rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono
          da  imputare  in   bilancio   con   copertura   finanziaria
          specificamente deliberata. 
              18. Anche agli effetti di quanto previsto dal  presente
          articolo in materia di  ripartizione  del  contributo,  gli
          organi  di  gestione  delle  fondazioni   lirico-sinfoniche
          coordinano i programmi e la realizzazione delle  attivita',
          sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto  alle
          altre   fondazioni   lirico-sinfoniche,   assicurando    il
          conseguimento di economie di  scala  nella  gestione  delle
          risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli,  e
          possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
          dal direttore generale competente, che  la  convoca,  anche
          per gruppi individuati per  zone  geografiche  o  specifici
          progetti comuni. La conferenza deve garantire  la  maggiore
          diffusione in ogni ambito  territoriale  degli  spettacoli,
          nonche'  la  maggiore  offerta   al   pubblico   giovanile,
          l'innovazione, la promozione di  settore  con  ogni  idoneo
          mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione  del
          costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio  di
          spettacoli o la realizzazione di coproduzioni,  di  singoli
          corpi artistici e di materiale  scenico,  e  la  promozione
          dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
          settore,  anche  con  riferimento  alla  nuova   produzione
          musicale. 
              19.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato presso  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  e'
          instaurato esclusivamente a  mezzo  di  apposite  procedure
          selettive pubbliche. Per la certificazione, le  conseguenti
          verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
          delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
          si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego,  intendendosi  per  trattamento  fondamentale  dei
          dipendenti delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  il  minimo
          retributivo,  gli  aumenti  periodici  di  anzianita',  gli
          aumenti di  merito  e  l'indennita'  di  contingenza.  Tali
          riduzioni non possono in ogni caso essere superiori  al  50
          per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di  base.  Il
          contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni
          del contratto nazionale di lavoro  ed  e'  sottoscritto  da
          ciascuna  fondazione  con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  mediante  sottoscrizione  di
          un'ipotesi di accordo da  inviare  alla  Corte  dei  conti.
          L'ipotesi di  accordo  deve  rappresentare  chiaramente  la
          quantificazione  dei   costi   contrattuali.   La   Sezione
          Regionale di controllo della  Corte  dei  conti  competente
          certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione   e
          bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla  ricezione,
          decorsi i quali la  certificazione  si  intende  effettuata
          positivamente. L'esito della certificazione  e'  comunicato
          alla fondazione, al Ministero dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.  Se  la  certificazione  e'  positiva,   la
          fondazione e' autorizzata a  sottoscrivere  definitivamente
          l'accordo. In caso di  certificazione  non  positiva  della
          Sezione  Regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          competente, le parti contraenti non possono procedere  alla
          sottoscrizione definitiva  dell'ipotesi  di  accordo  e  la
          fondazione riapre le trattative per  la  sottoscrizione  di
          una nuova ipotesi  di  accordo,  comunque  sottoposta  alla
          procedura di certificazione prevista  dal  presente  comma.
          Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
          parti interessate possono ricorrere  alle  Sezioni  Riunite
          della Corte dei conti in  speciale  composizione  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
          228. Le fondazioni, con apposita  delibera  dell'organo  di
          indirizzo,  da  adottare  entro  il  30   settembre   2014,
          procedono    a    rideterminare    l'organico    necessario
          all'attivita' da realizzare  nel  triennio  successivo.  La
          delibera deve garantire l'equilibrio  economico-finanziario
          e la copertura degli oneri  della  dotazione  organica  con
          risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 
              19-bis. (abrogato) 
              20.  La  quota  del  fondo  unico  per  lo   spettacolo
          destinata   alle   fondazioni    lirico-sinfoniche,    come
          annualmente  determinata,  sentita  la  Consulta   per   lo
          spettacolo, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
          fondazione con decreto del direttore  generale  competente,
          sentita la competente commissione  consultiva,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) il 50 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita  in  considerazione  dei  costi   di   produzione
          derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
          fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce  la
          ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
          produzione; 
              b) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
          della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
              c) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione della  qualita'  artistica  dei
          programmi, con  particolare  riguardo  per  quelli  atti  a
          realizzare segnatamente in un arco  circoscritto  di  tempo
          spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati  da  un
          tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
              20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per
          cento del Fondo unico  per  lo  spettacolo  destinato  alle
          fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata  alle  fondazioni
          che abbiano raggiunto  il  pareggio  di  bilancio  nei  tre
          esercizi finanziari precedenti. 
              21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo, da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sentita  la  competente  commissione
          consultiva,   sono   predeterminati   gli   indicatori   di
          rilevazione  della   produzione,   i   parametri   per   la
          rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
          i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
          programmi, il procedimento  di  erogazione  ai  fini  della
          attribuzione del contributo di cui al comma 20. 
              21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema  nazionale
          musicale di  eccellenza,  sono  altresi'  determinati,  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo non avente natura regolamentare  da  adottarsi,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro il 31 luglio 2014, i criteri  per  la  individuazione
          delle   fondazioni   lirico-sinfoniche   che,   presentando
          evidenti peculiarita' per la specificita'  della  storia  e
          della cultura operistica e sinfonica italiana, per la  loro
          funzione  e  rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'
          produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche'  per  il
          significativo  e  continuativo   apporto   finanziario   di
          soggetti  privati,  si  dotano   di   forme   organizzative
          speciali.  Le  fondazioni  dotate  di  forme  organizzative
          speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al  comma
          1, percepiscono a decorrere dal 2015  un  contributo  dello
          Stato a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui
          alla legge 30 aprile  1985,  n.  163,  determinato  in  una
          percentuale con valenza triennale,  e  contrattano  con  le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  un
          autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico  livello
          aziendale tutte le materie che sono regolate dal  Contratto
          collettivo nazionale di  lavoro  (C.C.N.L.)  di  settore  e
          dagli accordi integrativi aziendali,  previa  dimostrazione
          alle    autorita'    vigilanti     della     compatibilita'
          economico-finanziaria  degli  istituti  previsti  e   degli
          impegni  assunti.  Tali  fondazioni  sono  individuate  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del  turismo,  da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2014,
          aggiornabile triennalmente, e adeguano  i  propri  statuti,
          nei termini del comma 16, in deroga al  comma  15,  lettere
          a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo." 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   355
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208  del  2015,  come
          modificato dalla presente legge: 
              " 355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che,  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato
          il piano di risanamento,  ai  sensi  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono
          tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun
          esercizio, e  del  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
          finanziario, entro  l'esercizio  finanziario  2018,  previa
          integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, del piano di  risanamento  per
          il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento  e'
          approvato  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   La   mancata
          presentazione dell'integrazione del piano  nel  termine  di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma  determina  la
          sospensione      dell'erogazione      alle       fondazioni
          lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere  sul
          Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30  aprile
          1985, n. 163." 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'articolo  5
          del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   la
          tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura
          e il rilancio del turismo), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art.   5.   Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          organizzazione    e    funzionamento    delle    fondazioni
          lirico-sinfoniche 
              1. (Omissis) 
              1-bis.  Le  Agenzie  fiscali  possono  ricorrere   alla
          transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
          anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche  che
          abbiano presentato i piani  di  risanamento  definitivi  ai
          sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.
          91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  ottobre
          2013, n. 112,  e  successive  modificazioni,  corredati  di
          tutti gli atti indicati al comma 2 del citato  articolo  11
          e, in particolare, del referto del  collegio  dei  revisori
          dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal  comma  1,
          lettere a), g) e g-bis), del medesimo articolo 11, ove tale
          transazione risulti necessaria ai fini della  realizzazione
          dei predetti piani di risanamento,  ancorche'  non  abbiano
          proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267. Dall'attuazione del  presente  comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. 
              (Omissis)" 
              - Il testo del comma 2 dell'articolo  17  della  citata
          legge  n.  400  del  1988  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 21-bis. 
              - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 recante
          "Disposizioni per la trasformazione degli enti che  operano
          nel settore musicale in fondazioni di diritto  privato"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161. 
              -  La  legge  11  novembre   2003,   n.   310   recante
          "Costituzione    della     «Fondazione     lirico-sinfonica
          Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede  in  Bari,  nonche'
          disposizioni in materia di pubblici spettacoli,  fondazioni
          lirico-sinfoniche  e  attivita'  culturali"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 17 novembre 2003, n. 267. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  8  della
          legge 28 agosto 1997, n. 281  (Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali): 
              "8.  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
          3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  giugno   2010,   n.   100
          (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e  attivita'
          culturali): 
              "Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente
          dalle fondazioni lirico-sinfoniche 
              1. - 5-bis. (Omissis) 
              6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche,  fin  dalla  loro
          trasformazione in soggetti di diritto privato, continua  ad
          applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge
          22 luglio 1977, n. 426, e successive  modificazioni,  anche
          con riferimento ai rapporti di lavoro  instaurati  dopo  la
          loro trasformazione in soggetti di  diritto  privato  e  al
          periodo anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi'
          inefficaci  i  contratti   di   scrittura   artistica   non
          concretamente riferiti a  specifiche  attivita'  artistiche
          espressamente programmate. Non si applicano, in ogni  caso,
          alle   fondazioni   lirico-sinfoniche    le    disposizioni
          dell'articolo 1, commi 01 e 2, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n.  368.  Ai  dipendenti  delle  fondazioni
          lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano
          come  tetto  massimo  le   disposizioni   in   materia   di
          trattamento economico di cui alla  lettera  D  (Gruppo  IV)
          della tabella  A  allegata  al  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  in
          data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n.  183),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente 
              1. A far data  dal  1°  gennaio  2016,  si  applica  la
          disciplina del rapporto  di  lavoro  subordinato  anche  ai
          rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni
          di lavoro esclusivamente personali, continuative e  le  cui
          modalita' di esecuzione sono  organizzate  dal  committente
          anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 
              2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova
          applicazione con riferimento: 
              a)  alle  collaborazioni  per  le  quali  gli   accordi
          collettivi nazionali stipulati  da  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          prevedono discipline specifiche riguardanti il  trattamento
          economico  e  normativo,  in  ragione   delle   particolari
          esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; 
              b)  alle  collaborazioni  prestate  nell'esercizio   di
          professioni  intellettuali  per  le  quali  e'   necessaria
          l'iscrizione in appositi albi professionali; 
              c) alle attivita' prestate  nell'esercizio  della  loro
          funzione dai componenti degli organi di  amministrazione  e
          controllo delle societa' e dai  partecipanti  a  collegi  e
          commissioni; 
              d) alle collaborazioni rese  a  fini  istituzionali  in
          favore   delle    associazioni    e    societa'    sportive
          dilettantistiche  affiliate   alle   federazioni   sportive
          nazionali, alle discipline sportive associate e  agli  enti
          di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come
          individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge  27
          dicembre 2002, n. 289. 
              d-bis) alle collaborazioni prestate  nell'ambito  della
          produzione e della realizzazione  di  spettacoli  da  parte
          delle fondazioni di cui al decreto  legislativo  29  giugno
          1996, n. 367. 
              3. Le parti possono richiedere alle commissioni di  cui
          all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui
          al comma 1.  Il  lavoratore  puo'  farsi  assistere  da  un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente  del
          lavoro. 
              4.  Fino  al   completo   riordino   della   disciplina
          dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui  al
          comma  1  non  trova  applicazione  nei   confronti   delle
          medesime. Dal 1° gennaio 2017  e'  comunque  fatto  divieto
          alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti  di
          collaborazione di cui al comma 1." 
              - Si riporta il testo del  comma  420  dell'articolo  1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 420. Al fine di favorire  l'intervento  congiunto  di
          soggetti pubblici e privati, con  la  maggioranza  in  ogni
          caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici,
          il limite massimo di  cinque  componenti  degli  organi  di
          amministrazione, previsto dall'articolo  6,  comma  5,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  non  si
          applica   alle   istituzioni   culturali,   nonche'    alle
          associazioni e alle fondazioni costituite con finalita'  di
          gestione di  beni  del  patrimonio  mondiale  dell'umanita'
          (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che
          comprovino la gratuita' dei relativi incarichi." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          9 del citato decreto-legge n. 91 del 2013: 
              "Art.  9  Disposizioni  urgenti   per   assicurare   la
          trasparenza, la semplificazione e l'efficacia  del  sistema
          di contribuzione pubblica allo spettacolo  dal  vivo  e  al
          cinema 
              1. Il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e
          del  turismo,  con  proprio  decreto,  da  adottarsi  entro
          novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  ridetermina,  con  le
          modalita' di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge  15
          novembre 2005, n. 239, e con effetto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per
          la  liquidazione  e  l'anticipazione  dei  contributi  allo
          spettacolo dal vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono
          conto dell'importanza culturale  della  produzione  svolta,
          dei livelli quantitativi, degli  indici  di  affluenza  del
          pubblico  nonche'  della   regolarita'   gestionale   degli
          organismi. Il decreto di cui al primo  periodo  stabilisce,
          inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti  a  chiusura
          di  esercizio  a  fronte  di  attivita'   gia'   svolte   e
          rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n.
          589, e' abrogato. 
              (Omissis)" 
              - La legge  30  aprile  1985,  n.  163  recante  "Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4  maggio  1985,
          n. 104. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          1 del decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  24,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile  2003,  n.  82
          (Disposizioni urgenti in materia di  contributi  in  favore
          delle attivita' dello spettacolo): 
              "1. In attesa che la legge di definizione dei  principi
          fondamentali di cui  all'articolo  117  della  Costituzione
          fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello  Stato,  i
          criteri e le modalita' di erogazione  dei  contributi  alle
          attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30  aprile
          1985, n. 163, e le aliquote  di  ripartizione  annuale  del
          Fondo unico per lo spettacolo sono  stabiliti  con  decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi
          natura regolamentare. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          1 della legge 15 novembre 2005,  n.  239  (Disposizioni  in
          materia di spettacolo): 
              "1. - 2. (Omissis) 
              3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1,  comma
          1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.  24,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  aprile  2003,  n.  82,
          concernenti i criteri e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi alle attivita' dello spettacolo dal vivo di  cui
          alla  legge  30  aprile  1985,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, sono adottati  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. I decreti di  cui  al  presente  comma
          possono comunque essere adottati qualora l'intesa  non  sia
          stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro
          trasmissione  alla  Conferenza  unificata  da   parte   del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
              (Omissis)" 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   18
          dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative): 
              "Art.  1  Proroga  di  termini  tributari,  nonche'  in
          materia economico-finanziaria 
              1. - 17-bis. (Omissis) 
              18.   Ferma    restando    la    disciplina    relativa
          all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali  in  base
          alla legge 5 maggio 2009, n. 42,  nonche'  alle  rispettive
          norme  di  attuazione,  nelle  more  del  procedimento   di
          revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
          concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e  fluviali
          con   finalita'   turistico-ricreative,   ad   uso   pesca,
          acquacoltura ed attivita' produttive ad  essa  connesse,  e
          sportive,  nonche'  quelli  destinati  a  porti  turistici,
          approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati  alla  nautica  da
          diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
          di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
          sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
          nel rispetto dei principi di concorrenza,  di  liberta'  di
          stabilimento, di garanzia dell'esercizio,  dello  sviluppo,
          della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali  e  di
          tutela  degli  investimenti,  nonche'   in   funzione   del
          superamento del diritto di insistenza di  cui  all'articolo
          37,  secondo  comma,  secondo  periodo,  del  codice  della
          navigazione, il termine  di  durata  delle  concessioni  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e'  prorogato  fino
          al 31 dicembre 2020, fatte salve  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma,  del
          codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo del  comma  484  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 484. Fino al complessivo  riordino  della  disciplina
          dei   canoni   demaniali    marittimi,    i    procedimenti
          amministrativi pendenti alla data  del  15  novembre  2015,
          avviati   dalle   amministrazioni   competenti    per    la
          sospensione,  la  revoca  e  la  decadenza  di  concessioni
          demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con
          esclusivo riferimento a  quelle  inerenti  alla  conduzione
          delle  pertinenze  demaniali,  derivanti  da  procedure  di
          contenzioso connesse all'applicazione dei  criteri  per  il
          calcolo dei canoni di cui all'articolo  03,  comma  1,  del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,  come
          sostituito dall'articolo  1,  comma  251,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui
          al presente comma non si applica per i  beni  pertinenziali
          che risultano comunque oggetto di  procedimenti  giudiziari
          di natura penale, nonche' nei comuni e nei municipi sciolti
          o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo
          unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267."