Art. 12 
 
 
                 Soggetti tenuti alla comunicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 216, comma 4  del  codice,  le  comunicazioni
all'IVASS di cui alla presente  sezione  sono  effettuate  unicamente
dall'ultima societa' controllante italiana. La comunicazione riguarda
le   operazioni   infragruppo   effettuate    dall'ultima    societa'
controllante italiana e quelle poste in essere dalle altre imprese di
cui all'art. 3. 
  2. Qualora non sussista un'ultima societa' controllante italiana le
comunicazioni di cui alla  presente  sezione  sono  effettuate  dalle
imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b). 
  3. Qualora le operazioni da  comunicare  ai  sensi  della  presente
sezione siano soggette ad autorizzazione dell'IVASS o a comunicazione
preventiva ai sensi di ulteriori  disposizioni  del  codice  e  delle
relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i  termini
previsti da tali disposizioni, fermo restando l'ulteriore obbligo  di
comunicazione successiva di cui agli articoli 13, 14 e 15. 
  4. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente  sezione  non
si applicano all'ultima societa'  controllante  italiana  soggetta  a
vigilanza  a  livello  di  conglomerato  finanziario,  a   prevalente
attivita' assicurativa ai sensi del  decreto  legislativo  30  maggio
2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.