Art. 12 Soggetti tenuti alla comunicazione 1. Ai sensi dell'art. 216, comma 4 del codice, le comunicazioni all'IVASS di cui alla presente sezione sono effettuate unicamente dall'ultima societa' controllante italiana. La comunicazione riguarda le operazioni infragruppo effettuate dall'ultima societa' controllante italiana e quelle poste in essere dalle altre imprese di cui all'art. 3. 2. Qualora non sussista un'ultima societa' controllante italiana le comunicazioni di cui alla presente sezione sono effettuate dalle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b). 3. Qualora le operazioni da comunicare ai sensi della presente sezione siano soggette ad autorizzazione dell'IVASS o a comunicazione preventiva ai sensi di ulteriori disposizioni del codice e delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni, fermo restando l'ulteriore obbligo di comunicazione successiva di cui agli articoli 13, 14 e 15. 4. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione non si applicano all'ultima societa' controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario, a prevalente attivita' assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.