Art. 14 
 
 
         Comunicazione delle operazioni molto significative 
 
  1. Nel  rispetto  dell'art.  12,  le  imprese  di  cui  all'art.  3
comunicano  all'IVASS  le  operazioni  effettuate  che  siano   molto
significative ai sensi dell'art. 10, con  la  massima  tempestivita',
utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e  36  del  regolamento
(UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle
caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione. 
  2. Le comunicazioni di cui al  comma  1  sono  effettuate  su  base
mensile, cumulando le segnalazioni del mese in  un  unico  invio  che
comprende anche le comunicazioni di cui all'art. 15.