Art. 14 Comunicazione delle operazioni molto significative 1. Nel rispetto dell'art. 12, le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'IVASS le operazioni effettuate che siano molto significative ai sensi dell'art. 10, con la massima tempestivita', utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio che comprende anche le comunicazioni di cui all'art. 15.