Art. 15 
 
 
             Operazioni da segnalare in ogni circostanza 
 
  1. Ai fini di cui  all'art.  216,  comma  5  del  codice,  sono  da
segnalare in ogni circostanza le operazioni infragruppo che, anche se
inferiori alle soglie di significativita' di cui agli  articoli  9  e
10, sono attuate a condizioni diverse da  quelle  di  mercato  o  non
rispettano i criteri o le procedure stabiliti nella politica  di  cui
all'art. 8. 
  2. Nel  rispetto  dell'art.  12,  le  imprese  di  cui  all'art.  3
comunicano all'IVASS le operazioni effettuate, che siano da segnalare
in ogni circostanza  con  la  massima  tempestivita',  utilizzando  i
modelli di cui  agli  articoli  21  e  36  del  regolamento  (UE)  n.
2015/2450  unitamente  ad  una  nota  illustrativa  in  merito   alle
caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione. 
  3. Le comunicazioni di cui al  comma  2  sono  effettuate  su  base
mensile, cumulando le segnalazioni del mese in  un  unico  invio  che
comprende anche le comunicazioni di cui all'art. 14.