Art. 15 Operazioni da segnalare in ogni circostanza 1. Ai fini di cui all'art. 216, comma 5 del codice, sono da segnalare in ogni circostanza le operazioni infragruppo che, anche se inferiori alle soglie di significativita' di cui agli articoli 9 e 10, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato o non rispettano i criteri o le procedure stabiliti nella politica di cui all'art. 8. 2. Nel rispetto dell'art. 12, le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'IVASS le operazioni effettuate, che siano da segnalare in ogni circostanza con la massima tempestivita', utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del regolamento (UE) n. 2015/2450 unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione. 3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio che comprende anche le comunicazioni di cui all'art. 14.