Art. 16 Poteri di intervento 1. Ai fini di cui all'art. 216-bis del codice, nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni di cui alla presente sezione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'art. 215-quinquies, comma 3, del codice, impone alle imprese di cui all'art. 3 di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine. 2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS puo' richiedere alle imprese chiarimenti, nonche' documentazione o dati integrativi.