Art. 16 
 
 
                        Poteri di intervento 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 216-bis del  codice,  nel  caso  in  cui
l'IVASS accerti che una delle operazioni di cui alla presente sezione
contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o
rischi di produrre gli effetti di cui all'art.  215-quinquies,  comma
3, del codice, impone alle imprese di cui all'art. 3 di porre in atto
misure   idonee   a   rimuovere   tali   conseguenze    negative    o
pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine. 
  2. Ai fini dell'accertamento  di  cui  al  comma  1,  l'IVASS  puo'
richiedere alle imprese chiarimenti, nonche'  documentazione  o  dati
integrativi.