Art. 26 
 
Norme in materia di risorse finanziarie degli  Enti  parco  nazionali
                         coinvolti dal sisma 
 
  1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti  della  Laga  e
dei  Monti  Sibillini,  per  l'esercizio  finanziario  2016,  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e  14,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  agli  articoli  61  e  67  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e  142,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno
2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  12  e  14
          dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              «Art.  6.   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - (Omissis). 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita'  e  dagli
          enti di ricerca  con  risorse  derivanti  da  finanziamenti
          dell'Unione europea ovvero di soggetti privati  nonche'  da
          finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
          ricerca. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto le diarie per le  missioni  all'estero  di
          cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'
          dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle
          missioni  internazionali  di  pace  e  a  quelle   comunque
          effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
          i limiti concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e
          alloggio per il personale inviato all'estero.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  gli
          articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8  della
          legge 26 luglio 1978, n. 417  e  relative  disposizioni  di
          attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
          di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
          eventuali analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
          collettivi. 
              13. (Omissis). 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  61  e  67
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A  decorrere
          dall'anno  2009  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2004,  n.  311,  con  esclusione  delle  Autorita'
          indipendenti, per  organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni,  e'  ridotta  del  30  per  cento
          rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine  le
          amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, le  necessarie  misure
          di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 
              2. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa  per
          studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite  dalle
          seguenti: "al 30 per cento"; 
              b) in fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Nel
          limite di spesa stabilito ai sensi del primo  periodo  deve
          rientrare anche la spesa annua per studi  ed  incarichi  di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti". 
              3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si  applicano
          a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
              4. All'articolo 53, comma 14, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'
          aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Entro  il  31
          dicembre di ciascun anno  il  Dipartimento  della  funzione
          pubblica trasmette alla  Corte  dei  conti  l'elenco  delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   effettuare   la
          comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
          esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
          consulenza". 
              5.  A  decorrere  dall'anno  2009  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  5
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  non
          possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
          mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per  un  ammontare
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2007  per  le  medesime  finalita'.  La  disposizione   del
          presente comma non  si  applica  alle  spese  per  convegni
          organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca. 
              6.  A  decorrere  dall'anno  2009  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  5
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  non
          possono  effettuare  spese  per  sponsorizzazioni  per   un
          ammontare superiore al 30 per cento della  spesa  sostenuta
          nell'anno 2007 per le medesime finalita'. 
              7.  Le   societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2004,  n.  311,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. 
              7-bis. 
              8. 
              9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
          pubblico per l'attivita' di componente o di segretario  del
          collegio arbitrale  e'  versato  direttamente  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato; il predetto  importo  e'
          riassegnato   al   fondo   di   amministrazione   per    il
          finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio  dei
          dirigenti  ovvero  ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli
          organi di  autogoverno  del  personale  di  magistratura  e
          dell'Avvocatura dello  Stato  ove  esistenti;  la  medesima
          disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
          pubblico per i collaudi svolti  in  relazione  a  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
          cui al presente comma si applicano anche  ai  corrispettivi
          non ancora riscossi relativi ai procedimenti  arbitrali  ed
          ai collaudi in corso alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2009  le  indennita'  di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una
          riduzione  del  30   per   cento   rispetto   all'ammontare
          risultante alla data  del  30  giugno  2008  per  gli  enti
          indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno  precedente
          non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino  al  2011
          e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma
          10 dell'articolo 82  del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 267 del 2000. 
              11. I  contributi  ordinari  attribuiti  dal  Ministero
          dell'interno a favore degli  enti  locali  sono  ridotti  a
          decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a  200  milioni
          di euro annui per i comuni ed a 50 milioni  di  euro  annui
          per le province. 
              12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per  cento»  e
          le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite
          dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»; 
              b)  nel  secondo  periodo,  le  parole:  «e  in  misura
          ragionevole  e   proporzionata»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del
          compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»; 
              c) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
          disposizioni del presente comma  si  applicano  anche  alle
          societa'  controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile, dalle societa' indicate  nel  primo  periodo
          del presente comma». 
              13. Le disposizioni di cui al comma 12 si  applicano  a
          decorrere dal 1º gennaio 2009. 
              14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
          degli  incarichi  i   trattamenti   economici   complessivi
          spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari,  ai
          direttori  amministrativi,  ed  i  compensi  spettanti   ai
          componenti dei collegi sindacali  delle  aziende  sanitarie
          locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle    aziende
          ospedaliero universitarie, degli  istituti  di  ricovero  e
          cura   a   carattere   scientifico   e    degli    istituti
          zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2008. 
              15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
          alle  regioni,  alle  province  autonome,  agli  enti,   di
          rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale  ed
          agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e
          6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati. 
              16. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  le
          regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano  disposizioni,
          normative o amministrative, finalizzate  ad  assicurare  la
          riduzione degli oneri  degli  organismi  politici  e  degli
          apparati amministrativi, con particolare  riferimento  alla
          diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle  indennita'
          dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
          questi ultimi, alla soppressione degli enti  inutili,  alla
          fusione delle societa'  partecipate,  al  ridimensionamento
          delle strutture organizzative  ed  all'adozione  di  misure
          analoghe  a  quelle  previste  nel  presente  articolo.  La
          disposizione di cui al presente comma costituisce principio
          fondamentale di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
          fini del rispetto dei  parametri  stabiliti  dal  patto  di
          stabilita' e crescita dell'Unione europea.  I  risparmi  di
          spesa  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma,
          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dal   patto   di
          stabilita' interno, concorrono alla copertura  degli  oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19. 
              17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e  le
          maggiori  entrate  di  cui  al   presente   articolo,   con
          esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono  versate
          annualmente dagli enti e dalle  amministrazioni  dotati  di
          autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al  primo
          periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,
          di competenza regionale o delle province autonome di Trento
          e di Bolzano, del Servizio sanitario  nazionale.  Le  somme
          versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate  ad  un
          apposito fondo di parte corrente. La dotazione  finanziaria
          del fondo e' stabilita in  200  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009;  la   predetta   dotazione   e'
          incrementata con le somme riassegnate ai sensi del  periodo
          precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze una quota del fondo di cui al  terzo  periodo  puo'
          essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, inclusa  l'assunzione  di  personale  in
          deroga ai limiti stabiliti dalla  legislazione  vigente  ai
          sensi e nei limiti di cui al comma 22;  un'ulteriore  quota
          puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
          integrativa delle  amministrazioni  indicate  nell'articolo
          67,  comma  5,  ovvero  delle  amministrazioni  interessate
          dall'applicazione  dell'articolo  67,  comma  2.  Le  somme
          destinate  alla  tutela  della  sicurezza   pubblica   sono
          ripartite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra
          le unita' previsionali di base interessate.  La  quota  del
          fondo eccedente la dotazione di 200  milioni  di  euro  non
          destinata alle predette finalita' entro il 31  dicembre  di
          ogni anno costituisce economia di bilancio. 
              18.  Per  l'anno  2009  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno  un  apposito  fondo,
          con  una  dotazione  di  100  milioni  di  euro,   per   la
          realizzazione, sulla base di apposite  convenzioni  tra  il
          Ministero  dell'interno  ed  i  comuni  interessati,  delle
          iniziative urgenti occorrenti per  il  potenziamento  della
          sicurezza urbana e  la  tutela  dell'ordine  pubblico.  Con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate  le
          disposizioni per l'attuazione del presente comma. 
              19. Per gli  anni  2009,  2010  e  2011,  la  quota  di
          partecipazione al costo per le  prestazioni  di  assistenza
          specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
          di  cui  all'articolo  1,  comma  796,  lettera  p),  primo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  abolita.
          Resta fermo quanto  previsto  dal  comma  21  del  presente
          articolo. 
              20. Ai  fini  della  copertura  degli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del comma 19: 
              a) il livello del finanziamento del Servizio  sanitario
          nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
          all'articolo  79,  comma  1,  del  presente   decreto,   e'
          incrementato di 400 milioni di euro su base annua  per  gli
          anni 2009, 2010 e 2011; 
              b) le regioni: 
              1) destinano, ciascuna al  proprio  servizio  sanitario
          regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
          ai commi 14 e 16; 
              2)   adottano   ulteriori    misure    di    incremento
          dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
          a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19. 
              21. Le  regioni,  comunque,  in  luogo  della  completa
          adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al  numero
          2) della lettera  b)  del  comma  20  possono  decidere  di
          applicare, in misura  integrale  o  ridotta,  la  quota  di
          partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero  altre
          forme di partecipazione dei cittadini alla spesa  sanitaria
          di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
          di quanto previsto al comma 20,  lettera  b),  e  al  primo
          periodo del presente comma, il Ministero del lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  comunica  alle
          regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna
          di   esse   deve   garantire   ai   fini   dell'equivalenza
          finanziaria. 
              22. Per l'anno 2009,  per  le  esigenze  connesse  alla
          tutela  dell'ordine  pubblico,  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
          violazioni  degli  obblighi  fiscali  ed  alla  tutela  del
          patrimonio agroforestale, la Polizia di  Stato,  Corpo  dei
          Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri,  il  Corpo  della
          Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
          Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad  effettuare
          assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
          di spesa pari a 100  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di  euro  per
          l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2010, sulle risorse di cui al  comma  17,  e  quanto  a  60
          milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle  risorse  di
          cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse  sono  destinate
          prioritariamente al reclutamento di  personale  proveniente
          dalle  Forze  armate.  Alla  ripartizione  delle   predette
          risorse  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, da adottarsi su proposta dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze,  entro  il  31  marzo  2009,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 39,  comma  3-ter,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni. 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              24. 
              25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104  dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              26.  All'articolo  301-bis  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, nel  comma  1,  dopo  le  parole:  "beni  mobili"  sono
          inserite le seguenti: "compresi quelli". 
              27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: 
              "345-bis. Quota parte del fondo di cui  al  comma  345,
          stabilita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  e'  destinata  al   finanziamento   della   carta
          acquisti,  di  cui   all'articolo   81,   comma   32,   del
          decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   finalizzata
          all'acquisto di beni  e  servizi  a  favore  dei  cittadini
          residenti che versano  in  condizione  di  maggior  disagio
          economico".». 
              «Art.  67.  (Norme   in   materia   di   contrattazione
          integrativa e  di  controllo  dei  contratti  nazionali  ed
          integrativi). - 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007,
          ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte  del
          10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al
          fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla  legge  20
          ottobre 1960, n.  1265.  A  decorrere  dall'anno  2012  una
          quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n.  140,  e  successive  modificazioni,  e'  destinata   al
          potenziamento  e  alla  copertura  di  oneri  indifferibili
          dell'Amministrazione economico-finanziaria  esclusi  quelli
          di personale; con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e' stabilito il riparto della predetta  quota
          tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di
          finanza. 
              2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale  riordino
          della materia concernente  la  disciplina  del  trattamento
          economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a  definire  una
          piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
          prestazioni lavorative e allo svolgimento di  attivita'  di
          rilevanza istituzionale che richiedono particolare  impegno
          e responsabilita', tutte le disposizioni speciali,  di  cui
          all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive  a  favore
          dei  fondi  per  il  finanziamento   della   contrattazione
          integrativa    delle    Amministrazioni    statali,    sono
          disapplicate. 
              3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle
          disposizioni di cui all'allegato B, che vanno  a  confluire
          nei  fondi  per  il  finanziamento   della   contrattazione
          integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del
          20% e  sono  utilizzate  sulla  base  di  nuovi  criteri  e
          modalita' di cui al comma 2 che tengano conto  dell'apporto
          individuale degli uffici e dell'effettiva  applicazione  ai
          processi di  realizzazione  degli  obiettivi  istituzionali
          indicati dalle predette disposizioni. 
              4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di
          ulteriori  disposizioni  speciali  che  prevedono   risorse
          aggiuntive a favore dei Fondi per  il  finanziamento  della
          contrattazione integrativa  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
              5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  va
          ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della
          contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui  al
          comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo  1  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' cosi' sostituito: «189. A
          decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi
          per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
          amministrazioni dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le
          Agenzie fiscali di cui  agli  articoli  62,  63  e  64  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, degli enti pubblici non  economici,  inclusi
          gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo
          70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e delle universita', determinato ai sensi delle  rispettive
          normative contrattuali, non puo' eccedere  quello  previsto
          per l'anno 2004 come certificato dagli organi di  controllo
          di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma
          3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
          modificazioni ridotto del 10 per cento.». 
              6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui
          al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti  e
          dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro
          il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con
          imputazione al capo X, capitolo 2368. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. ». 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  141  e  142
          dell'art.  1  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): 
              «141. Ferme restando le misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli  anni
          2013,  2014,  2015  e  2016  le  amministrazioni  pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e   successive
          modificazioni,  nonche'  le  autorita'  indipendenti  e  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (CONSOB)
          non possono effettuare spese di ammontare superiore  al  20
          per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010  e
          2011 per l'acquisto di mobili e arredi,  se  non  destinati
          all'uso scolastico e dei servizi  all'infanzia,  salvo  che
          l'acquisto  sia  funzionale  alla  riduzione  delle   spese
          connesse alla conduzione degli immobili.  In  tal  caso  il
          collegio dei revisori dei conti  o  l'ufficio  centrale  di
          bilancio verifica preventivamente i risparmi  realizzabili,
          che devono essere superiori  alla  minore  spesa  derivante
          dall'attuazione del presente  comma.  La  violazione  della
          presente  disposizione  e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita'   amministrativa   e    disciplinare    dei
          dirigenti. 
              142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui
          al comma 141 sono versate annualmente, entro il  30  giugno
          di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni  dotate
          di autonomia finanziaria ad apposito capitolo  dell'entrata
          del bilancio dello Stato. Il presente comma non si  applica
          agli enti e agli organismi vigilati  dalle  regioni,  dalle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  dagli  enti
          locali.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della  citata
          ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
          n. 389 del 2016: 
              «Art.   2.    (Conferimento    dei    rifiuti    urbani
          indifferenziati). - 1. Al fine  di  agevolare  i  flussi  e
          ridurre al minimo ulteriori  impatti  dovuti  ai  trasporti
          conseguenti alle iniziative di cui al comma 2  dell'art.  1
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 388 del 26 agosto  2016  citata  in  premessa,  i
          rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi  adibiti
          all'assistenza   alla   popolazione   colpita   dall'evento
          potranno essere conferiti negli impianti  gia'  allo  scopo
          autorizzati secondo  il  principio  di  prossimita',  senza
          apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in  deroga
          alla eventuale definizione dei bacini  di  provenienza  dei
          rifiuti urbani  medesimi.  In  tal  caso,  il  gestore  dei
          servizi di raccolta  si  accordano  preventivamente  con  i
          gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e
          all'ARPA territorialmente competenti.». 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   dell'articolo   3
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre  2016,  n.  391  (Ulteriori  interventi
          urgenti di protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale
          evento sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni
          Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016): 
              «Art.  3.  (Disposizioni  in  materia  di  raccolta   e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici).  -  1.  I  materiali  derivanti  dal
          crollo parziale o totale degli edifici pubblici  e  privati
          causati dagli eventi sismici  del  24  agosto  2016  e  dei
          giorni  seguenti,  quelli  derivanti  dalle  attivita'   di
          demolizione  e  abbattimento  degli  edifici   pericolanti,
          disposti  dai  Comuni  interessati  dagli  eventi   sismici
          nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su
          incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con
          codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta  e
          trasporto  da  effettuarsi  verso  i   siti   di   deposito
          temporaneo, che saranno individuati  dalle  Amministrazioni
          competenti,  in  deroga  all'articolo   184   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le  situazioni
          in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza,
          le raccolte selettive. Al fine di  assicurare  il  deposito
          temporaneo dei  rifiuti  comunque  prodotti  nella  vigenza
          dello stato di emergenza i siti  individuati  dai  soggetti
          pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine  di  sei
          mesi. Presso i siti di deposito temporaneo e'  autorizzato,
          qualora necessario, l'utilizzo di impianti  mobili  per  le
          operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di
          rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento. 
              2. Alle iniziative di cui al comma 1  si  provvede  nel
          rigoroso   rispetto   dei    provvedimenti    assunti    ed
          eventualmente  da   assumersi   da   parte   dell'Autorita'
          giudiziaria. 
              3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i  resti  dei
          beni di interesse architettonico, artistico e storico,  dei
          beni ed effetti di  valore  anche  simbolico,  i  coppi,  i
          mattoni, le ceramiche, le pietre  con  valenza  di  cultura
          locale,  il  legno  lavorato,  i  metalli  lavorati.   Tali
          materiali,  ove  possibile,  sono  selezionati  e  separati
          all'origine, secondo le disposizioni  delle  strutture  del
          Ministero   dei   beni   e   delle   attivita'    culturali
          territorialmente competenti, che ne  individuano  anche  il
          luogo di destinazione. 
              4. Il trasporto dei materiali di  cui  al  comma  1  ai
          centri  di  raccolta  comunali  ed  ai  siti  di   deposito
          temporaneo e' operato a cura delle aziende  che  gestiscono
          il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso
          i  territori  interessati  o  dai  Comuni  territorialmente
          competenti o  dalle  Amministrazioni  pubbliche  a  diverso
          titolo coinvolti  direttamente,  o  attraverso  imprese  di
          trasporto  da   essi   incaricati.   Tali   soggetti   sono
          autorizzati in deroga  agli  articoli  212(iscrizione  Albo
          nazionale), 190(registro), 193(FIR) e 188-ter  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche  e
          integrazioni. Le  predette  attivita'  di  trasporto,  sono
          effettuate senza lo svolgimento di analisi  preventive.  Il
          Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere  in
          consegna i Raee nelle condizioni in  cui  si  trovano,  con
          oneri a proprio carico. 
              5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma  1  quelli
          costituiti  da  lastre   o   materiale   da   coibentazione
          contenenti  amianto  (eternit)  individuabili,  che  devono
          essere  preventivamente  rimossi   secondo   le   modalita'
          previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994. 
              6. Le  ARPA  e  le  AUSL  territorialmente  competenti,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assicurano  la
          vigilanza nel  rispetto  delle  iniziative  intraprese  nel
          presente articolo. 
              7. Le Regioni interessate  dagli  eventi  di  cui  alla
          presente  ordinanza,  sono  individuate,  per  gli   ambiti
          territoriali  di  rispettiva  competenza,  quali   Soggetti
          responsabili  per  l'attuazione  delle  misure  di  cui  al
          presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  11  e  12
          della citata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile n. 394 del 2016: 
              «Art.  11.  (Disposizioni  in  materia  di  raccolta  e
          trasporto del materiale contenente  amianto  derivante  dal
          crollo parziale o totale degli edifici). - 1.  I  materiali
          di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016  nei
          quali si  rinvenga,  a  seguito  di  ispezione  visiva,  la
          presenza di amianto  dovranno  essere  gestiti  secondo  le
          indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
              2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di
          cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella  fase
          di raccolta, non dovranno essere movimentati,  ma  andranno
          perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La  ditta
          specializzata  dovra'  presentare  comunicazione   all'AUSL
          competente per territorio e rimuovere il materiale,  a  cui
          e' attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le  successive
          24  ore,  in  parziale  deroga  all'art.  256  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008,  n.  81.  Il  rifiuto  residuato
          dallo  scarto   dell'amianto,   sottoposto   ad   eventuale
          separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei
          rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la  classificazione
          di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed
          e' gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3,  comma
          1, dell'ordinanza n. 391/2016. 
              3. Qualora  il  rinvenimento  a  seguito  di  ispezione
          visiva,   di   materiale   contenente    amianto    avvenga
          successivamente  al  conferimento  delle  macerie  di   cui
          all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito  di
          deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere  gestite
          secondo le modalita' di  cui  al  comma  2  della  presente
          ordinanza. Il  rimanente  rifiuto,  privato  del  materiale
          contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
          cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi
          e dei RAEE, mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano
          non pericoloso con codice CER 20.03.99  e  come  tale  deve
          essere gestito  per  l'avvio  a  successive  operazioni  di
          recupero/smaltimento. 
              4. In considerazione dell'urgenza  di  provvedere  alle
          attivita' di cui al presente articolo  senza  soluzione  di
          continuita', in ragione della loro stretta connessione  con
          l'esecuzione   degli   interventi   di   assistenza    alle
          popolazioni colpite e di messa  in  sicurezza  dei  beni  e
          degli insediamenti nonche' alla realizzazione  delle  opere
          provvisionali e delle  contromisure  tecniche  urgenti  sui
          manufatti  edilizi  per  la  salvaguardia  della   pubblica
          incolumita' e il ripristino  dei  servizi  essenziali,  per
          l'individuazione  dei  materiali  contenenti   amianto,   i
          soggetti  deputati  alla  raccolta  e  al  trasporto  delle
          macerie  nonche'  quelli  incaricati  delle  operazioni  di
          selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da
          avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono
          del supporto tecnico e operativo di  ISPRA,  delle  ARPA  e
          delle AUSL territorialmente competenti. A  tal  fine  ISPRA
          coordina la  mobilitazione  e  la  presenza  nei  territori
          colpiti in modo  continuativo  di  personale  specializzato
          delle  ARPA  e  delle  AUSL  interessate,  per  quanto   di
          rispettiva competenza, al fine di assicurare  senza  indugi
          le attivita' di cui  al  presente  articolo,  nella  misura
          necessaria.». 
              «Art.  12.  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di
          raccolta e trasporto del  materiale  derivante  dal  crollo
          parziale  o  totale  degli  edifici).  -  1.  Ai  fini  dei
          conseguenti adempimenti amministrativi, il  produttore  dei
          materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 e' il comune di
          origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma
          1, lettera f), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152 e successive modifiche e integrazioni. 
              2. La frazione legnosa derivante  dalla  pulizia  delle
          aree pubbliche, anche  selezionata  nei  siti  di  deposito
          temporaneo, potra' essere gestita come biomassa e conferita
          ad impianti per produzione di energia e calore. 
              3. I siti di deposito temporaneo delle macerie  di  cui
          all'art.  3  dell'ordinanza  n.  391/2016  possono   essere
          adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente
          allestita,   di   rifiuti   di   amianto    preventivamente
          individuati e separati in fase di raccolta delle macerie. 
              4.  Per  consentire  il  rapido  avvio  a  recupero   o
          smaltimento dei materiali  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere  autorizzati  in
          deroga, limitatamente alla fase  emergenziale,  aumenti  di
          quantitativi e/o tipologie di  rifiuti  conferibili  presso
          impianti   autorizzati,   previa    verifica    istruttoria
          semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto,
          senza  che  cio'  determini   modifica   e/o   integrazione
          automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.». 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          183, e dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n.  152  e  successive  modificazioni  (Norme  in   materia
          ambientale): 
              «Art. 183. (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
              a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) "rifiuto pericoloso": rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  "oli   usati":   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  "rifiuto  organico":  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  "autocompostaggio":   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
              f)  "produttore  di  rifiuti":  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
              g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) "commerciante":  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) "intermediario": qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  "prevenzione":  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
              o) "raccolta": il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
              p) "raccolta differenziata":  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) "preparazione per il riutilizzo": le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) "recupero": qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  "riciclaggio":  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   "rigenerazione   degli   oli   usati":   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  "smaltimento":  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   "stoccaggio":   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  "deposito  temporaneo":  il   raggruppamento   dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
              cc)  "combustibile   solido   secondario   (CSS)":   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) "rifiuto  biostabilizzato":  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee)  «compost  di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
              ff) "digestato di qualita'":  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) "emissioni":  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
              hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di
          cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   "inquinamento   atmosferico":    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
              ll) "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              nn)  "migliori  tecniche  disponibili":   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
              oo) "spazzamento delle strade": modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) "circuito  organizzato  di  raccolta":  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all'articolo  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i criteri stabiliti in base  all'articolo
          184-bis, comma 2; 
              qq-bis)  "compostaggio  di   comunita'":   compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti.». 
              «Art.   184.   (Classificazione).   -   1.   Ai    fini
          dell'attuazione della parte quarta del presente  decreto  i
          rifiuti sono classificati, secondo  l'origine,  in  rifiuti
          urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche  di
          pericolosita',  in  rifiuti  pericolosi   e   rifiuti   non
          pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani: 
              a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,  provenienti
          da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
              b) i rifiuti non pericolosi  provenienti  da  locali  e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',
          ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
              c)  i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento   delle
          strade; 
              d)  i  rifiuti  di  qualunque  natura  o   provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
              e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,  quali
          giardini, parchi e aree cimiteriali; 
              f)   i   rifiuti   provenienti   da    esumazioni    ed
          estumulazioni, nonche' gli  altri  rifiuti  provenienti  da
          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
          b), c) ed e). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
              a) i rifiuti da attivita' agricole e  agro-industriali,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
              b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di  demolizione,
          costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
          di scavo,  fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo
          184-bis; 
              c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
              d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
              e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
              f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
              g) i rifiuti derivanti dalla attivita'  di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
              h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
              i); 
              l); 
              m); 
              n). 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di  cui  all'articolo  183.  Con  decreto  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  dalla  presente  disposizione,  possono
          essere  emanate  specifiche  linee  guida   per   agevolare
          l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
          agli allegati D e I. 
              5-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  con  il  Ministro  della
          salute,  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono disciplinate, nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
          europea e del presente  decreto  legislativo,  le  speciali
          procedure per la  gestione,  lo  stoccaggio,  la  custodia,
          nonche' per l'autorizzazione e i nulla  osta  all'esercizio
          degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti  dai
          sistemi  d'arma,  dai  mezzi,   dai   materiali   e   dalle
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale,  cosi'  come  individuati  con
          decreto del Ministro della difesa, compresi quelli  per  il
          trattamento e lo smaltimento delle acque  reflue  navali  e
          oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
          militari  ausiliarie   e   del   naviglio   dell'Arma   dei
          carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
          delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti  nel
          quadro e nei ruoli speciali  del  naviglio  militare  dello
          Stato. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta
          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  5  della
          citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
          civile n. 393 del 2016: 
              «Art. 5. (Interventi di messa  in  sicurezza  dei  beni
          culturali mobili e immobili). - 1. Il Ministero dei beni  e
          delle attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  agli
          interventi di messa in sicurezza dei beni culturali  mobili
          e  immobili,  per  il  tramite  della   propria   Struttura
          operativa di cui  all'art.  1,  comma  1,  ultimo  periodo,
          dell'ordinanza n. 388/2016, nel quadro  del  piu'  generale
          coordinamento e del modello operativo di cui agli  articoli
          1 e 2 della medesima ordinanza. 
              2. Per le finalita' previste al comma 1 l'arch. Antonia
          Pasqua  Recchia  e'   nominata   Soggetto   Attuatore   per
          assicurare  l'organizzazione,   la   mobilitazione   e   il
          dispiegamento del dispositivo  operativo  del  Ministero  e
          delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni
          interessate, finalizzato all'individuazione,  progettazione
          e coordinamento dell'esecuzione degli interventi  di  messa
          in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili. 
              3. Il Soggetto Attuatore di cui al  comma  2  opera  in
          raccordo con il Soggetto  Attuatore  individuato  ai  sensi
          dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza.». 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 3  dell'ordinanza  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  391  del
          2016 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
          «Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2016,  n.
          213. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 256 del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art.  256.  (Lavori   di   demolizione   o   rimozione
          dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di  rimozione
          dell'amianto possono  essere  effettuati  solo  da  imprese
          rispondenti  ai  requisiti  di  cui  all'articolo  212  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori  di
          demolizione o di  rimozione  dell'amianto  o  di  materiali
          contenenti amianto  da  edifici,  strutture,  apparecchi  e
          impianti, nonche' dai mezzi  di  trasporto,  predispone  un
          piano di lavoro. 
              3. Il piano  di  cui  al  comma  2  prevede  le  misure
          necessarie per garantire  la  sicurezza  e  la  salute  dei
          lavoratori  sul   luogo   di   lavoro   e   la   protezione
          dell'ambiente esterno. 
              4.  Il  piano,  in  particolare,  prevede  e   contiene
          informazioni sui seguenti punti: 
              a) rimozione dell'amianto o  dei  materiali  contenenti
          amianto   prima   dell'applicazione   delle   tecniche   di
          demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
          per  i   lavoratori   un   rischio   maggiore   di   quello
          rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i   materiali
          contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 
              b) fornitura ai lavoratori  di  idonei  dispositivi  di
          protezione individuale; 
              c)   verifica    dell'assenza    di    rischi    dovuti
          all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
          dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; 
              d)   adeguate   misure   per   la   protezione   e   la
          decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
              e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
          raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
              f)  adozione,  nel  caso  in  cui   sia   previsto   il
          superamento dei valori  limite  di  cui  all'articolo  254,
          delle misure di  cui  all'articolo  255,  adattandole  alle
          particolari esigenze del lavoro specifico; 
              g) natura dei lavori, data  di  inizio  e  loro  durata
          presumibile; 
              h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
              i)  tecniche  lavorative  adottate  per  la   rimozione
          dell'amianto; 
              l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
          si intendono utilizzare per attuare quanto  previsto  dalle
          lettere d) ed e). 
              5. Copia del piano di lavoro e' inviata  all'organo  di
          vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio  dei  lavori.
          Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
          di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
          o modifica del piano di lavoro e non rilascia  prescrizione
          operativa, il datore di  lavoro  puo'  eseguire  i  lavori.
          L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima  dell'inizio
          dei lavori non si applica nei  casi  di  urgenza.  In  tale
          ultima ipotesi, oltre alla  data  di  inizio,  deve  essere
          fornita dal datore di  lavoro  indicazione  dell'orario  di
          inizio delle attivita'. 
              6. L'invio della  documentazione  di  cui  al  comma  5
          sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250. 
              7. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori
          o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
          di cui al comma 4.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 208,  209,
          211, 213, 214 e 216 del citato decreto legislativo  n.  152
          del 2006: 
              «Art. 208. (Autorizzazione unica per i  nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I  soggetti
          che  intendono  realizzare  e  gestire  nuovi  impianti  di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di cui  all'articolo  6,  comma
          13,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
              a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
          stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata
          ambientale ne riporta gli estremi; 
              b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il  rinnovo
          o    l'adeguamento    dell'autorizzazione    all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  5,  e'  estesa  a  tutti  i
          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui
          all'articolo 208, comma 3; 
              c)  la  Regione,  o  l'autorita'  da   essa   delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'articolo 208,  comma  11,  lettera
          g); 
              d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati
          con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 
              e) le garanzie finanziarie  di  cui  all'articolo  208,
          comma  11,  sono  prestate  a  favore  della   Regione,   o
          dell'autorita'  da  essa  delegata  alla   gestione   della
          materia; 
              f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma  18,
          e'    effettuata    dall'amministrazione    che    rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
              g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma  19,
          e' effettuata dal soggetto pubblico  che  accerta  l'evento
          incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
              a) procede alla valutazione dei progetti; 
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita'   del   progetto   con    quanto    previsto
          dall'articolo 177, comma 4; 
              c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
          in materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
          installazioni   di   cui   all'articolo   6,   comma    13,
          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'articolo
          6, comma 13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e  il  riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera
          m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
              c) sede dell'impianto autorizzato; 
              d) attivita' di gestione autorizzata; 
              e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
              f) quantita' autorizzate; 
              g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani. 
              20.». 
              «Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni  alle  imprese
          in  possesso  di  certificazione  ambientale).  -  1.   Nel
          rispetto  delle   normative   comunitarie,   in   sede   di
          espletamento delle procedure previste per il rinnovo  delle
          autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero  per  il
          rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui  all'articolo  212,
          le  imprese  che  risultino   registrate   ai   sensi   del
          regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2009,  sull'adesione  volontaria
          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit, che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
          761/2001 e le decisioni  della  Commissione  2001/681/CE  e
          2006/193/CE  o  certificati  Uni  En  Iso  14001,   possono
          sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione  resa
          alle autorita' competenti, ai sensi del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. L'autocertificazione di cui al comma 1  deve  essere
          accompagnata da  una  copia  conforme  del  certificato  di
          registrazione ottenuto ai sensi  dei  regolamenti  e  degli
          standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
          una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
          conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli  impianti  alle
          prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata  una
          certificazione dell'esperimento di prove a cio'  destinate,
          ove previste. 
              3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di  cui
          ai  commi  1  e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli   effetti
          l'autorizzazione alla  prosecuzione,  ovvero  all'esercizio
          delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
          essi si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992, n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni
          sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
              4.  L'autocertificazione   e   i   relativi   documenti
          mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma  3  fino
          ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
          data di comunicazione all'interessato  della  decadenza,  a
          qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta  ai
          sensi dei regolamenti e degli standard parametrici  di  cui
          al comma 1. 
              5. Salva l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  e
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
          accertata    falsita'    delle    attestazioni    contenute
          nell'autocertificazione  e  dei  relativi   documenti,   si
          applica l'articolo 483 del codice penale nei  confronti  di
          chiunque abbia sottoscritto la  documentazione  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis  della
          parte  seconda  del   presente   decreto,   relativo   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          medesimo. 
              7. I titoli abilitativi di  cui  al  presente  articolo
          devono essere comunicati, a cura  dell'amministrazione  che
          li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  17,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.». 
              «Art. 211. (Autorizzazione di impianti di ricerca e  di
          sperimentazione). - 1. I termini di cui agli articoli 208 e
          210 sono  ridotti  alla  meta'  per  l'autorizzazione  alla
          realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e  di
          sperimentazione  qualora  siano  rispettate   le   seguenti
          condizioni: 
              a)  le  attivita'  di  gestione  degli   impianti   non
          comportino utile economico; 
              b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore
          a  5  tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe  giustificate
          dall'esigenza   di    effettuare    prove    di    impianti
          caratterizzati da  innovazioni,  che  devono  pero'  essere
          limitate alla durata di tali prove. 
              2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma  1  e'
          di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa  previa
          verifica  annuale  dei  risultati  raggiunti  e  non   puo'
          comunque superare altri due anni. 
              3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
          non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
          cui al comma 1, l'interessato puo'  presentare  istanza  al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, che si esprime  nei  successivi  sessanta  giorni  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive  e
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La
          garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello
          Stato. 
              4. In caso di rischio di agenti patogeni o di  sostanze
          sconosciute e pericolose  dal  punto  di  vista  sanitario,
          l'autorizzazione di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si esprime nei  successivi  sessanta  giorni,  di
          concerto con i Ministri delle attivita'  produttive,  della
          salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              5. L'autorizzazione di cui al  presente  articolo  deve
          essere  comunicata,  a  cura  dell'amministrazione  che  la
          rilascia, all'ISPRA che cura  l'inserimento  in  un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  16,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.». 
              «Art. 213 (Autorizzazioni integrate ambientali).  -  1.
          Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai  sensi
          del  decreto  legislativo  18   febbraio   2005,   n.   59,
          sostituiscono ad ogni effetto,  secondo  le  modalita'  ivi
          previste: 
              a) le autorizzazioni di cui al presente capo; 
              b) la comunicazione di cui all'art. 216,  limitatamente
          alle   attivita'   non   ricadenti   nella   categoria    5
          dell'allegato I del decreto legislativo 18  febbraio  2005,
          n. 59, che,  se  svolte  in  procedura  semplificata,  sono
          escluse  dall'autorizzazione  ambientale  integrata,  ferma
          restando la possibilita' di utilizzare  successivamente  le
          procedure semplificate previste dal capo V. 
              2.». 
              «Art.  214  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate). - 1. Le procedure  semplificate  di  cui  al
          presente capo devono garantire  in  ogni  caso  un  elevato
          livello di protezione ambientale e  controlli  efficaci  ai
          sensi e nel rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  177,
          comma 4. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
              3. Le norme e le condizioni di cui  al  comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
              a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
              b) i limiti di emissione non siano superiori  a  quelli
          stabiliti   per   gli   impianti   di    incenerimento    e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
              c) sia garantita la produzione di una quota  minima  di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale; 
              d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
          le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,  commi
          1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
              4. Sino all'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
              5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'allegato III  del  regolamento
          (CE), n. 1013/2006. 
              6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
          comma  3,  e  216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. La costruzione di impianti  che  recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione di impianti industriali. 
              L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
          operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai  sensi
          del  presente  articolo  resta  comunque  sottoposta   alle
          disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 
              7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,  ferme
          restando le disposizioni delle direttive e dei  regolamenti
          dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio  aerobico
          di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
          vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
          che hanno una capacita' di  trattamento  non  eccedente  80
          tonnellate  annue  e  sono  destinati   esclusivamente   al
          trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i  suddetti
          rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
          una convenzione di associazione per la  gestione  congiunta
          del servizio, acquisito il  parere  dell'Agenzia  regionale
          per   la    protezione    dell'ambiente    (ARPA)    previa
          predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
          che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
          ambito comunale,  possono  essere  realizzati  e  posti  in
          esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree  agricole,
          nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
          delle  norme  antisismiche,   ambientali,   di   sicurezza,
          antincendio  e  igienico-sanitarie,  delle  norme  relative
          all'efficienza energetica nonche'  delle  disposizioni  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              8. Alle denunce,  alle  comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'art. 21  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi  dei  commi  1,  2  e  3  dell'art.  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
              9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
          all'art. 189, attraverso il Catasto  telematico  e  secondo
          gli standard concordati con ISPRA, che  cura  l'inserimento
          in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al  pubblico,  dei
          seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei
          registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa; 
              c) sede dell'impianto; 
              d)  tipologia  di  rifiuti  oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
              e) relative quantita'; 
              f) attivita' di gestione; 
              g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3. 
              10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi  dell'art.
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono  stabilire,  nel  rispetto  dell'art.  177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.». 
              «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1.  A  condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio
          delle  operazioni  di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essere
          intrapreso decorsi novanta giorni  dalla  comunicazione  di
          inizio  di  attivita'   alla   provincia   territorialmente
          competente.  Nelle  ipotesi   di   rifiuti   elettrici   ed
          elettronici di cui all'art. 227, comma 1,  lettera  a),  di
          veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma 1, lettera c),
          e di impianti di coincenerimento, l'avvio  delle  attivita'
          e' subordinato all'effettuazione di una visita  preventiva,
          da parte della  provincia  competente  per  territorio,  da
          effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della
          predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'art. 214, comma 4,  lettera  b),  e
          dei limiti delle altre emissioni  inquinanti  stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate  dai
          regolamenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
          novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando
          specifici tipi di rifiuti  cessano  di  essere  considerati
          rifiuti,  sono  sottoposte  alle   procedure   semplificate
          disciplinate dall'art.  214  del  presente  decreto  e  dal
          presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive   previsti   dai   predetti   regolamenti,    con
          particolare riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-quinquies. L'operazione di recupero  puo'  consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre, alle procedure semplificate  disciplinate  dall'art.
          214  del  presente  decreto  e  dal  presente  articolo   a
          condizione  che  siano  rispettati  tutti  i  requisiti,  i
          criteri e le prescrizioni soggettive e  oggettive  previsti
          dai predetti regolamenti con particolare riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-sexies. Gli enti e  le  imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art.  9-bis  del
          decreto-legge 6 novembre  2008,  n.  172,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al  medesimo  comma  8-quater  o  all'art.  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del  2002  e  n.  269  del  2005  e  dell'art.  9-bis   del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
              8-septies. Al fine di  un  uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14 
              15.».