Art. 29 Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo 1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.