Art. 23 
 
Accordi  di  programma  e  incentivi  per  l'acquisto  dei   prodotti
  derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli  scarti  e
  dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi 
 
  1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 206-ter (Accordi e contratti  di  programma  per  incentivare
l'acquisto di prodotti derivanti da  materiali  post  consumo  o  dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio
dei prodotti complessi). - 1. Al fine di incentivare il  risparmio  e
il riciclo  di  materiali  attraverso  il  sostegno  all'acquisto  di
prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma: 
  a) con le imprese che producono beni derivanti  da  materiali  post
consumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'
per i beni provenienti dai rifiuti; 
  b) con enti pubblici; 
  c) con soggetti pubblici o privati; 
  d) con le associazioni di categoria, ivi comprese  le  associazioni
di aziende che si occupano di riuso,  preparazione  al  riutilizzo  e
riciclaggio; 
  e) con associazioni senza fini  di  lucro,  di  promozione  sociale
nonche' con imprese artigiane e imprese individuali; 
  f) con i soggetti incaricati  di  svolgere  le  attivita'  connesse
all'applicazione  del  principio  di   responsabilita'   estesa   del
produttore. 
  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma  1  hanno
ad oggetto: 
  a) l'erogazione di incentivi in favore di attivita' imprenditoriali
di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o
dal  recupero  degli  scarti   e   dei   materiali   rivenienti   dal
disassemblaggio dei prodotti complessi,  con  priorita'  per  i  beni
provenienti  dai  rifiuti  per  i  quali  devono  essere   perseguiti
obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente  decreto  e
della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di  incentivi  in
favore di attivita' imprenditoriali di produzione e  di  preparazione
dei materiali post consumo o derivanti dal recupero  degli  scarti  e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei  prodotti  complessi
per il loro riutilizzo e di attivita' imprenditoriali di produzione e
di  commercializzazione  di  prodotti  e   componenti   di   prodotti
reimpiegati  per  la  stessa  finalita'  per  la  quale  erano  stati
concepiti; 
  b) l'erogazione di incentivi in favore di attivita' imprenditoriali
di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE  e  definiti
secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN  12620:2013,  nonche'  di
prodotti  derivanti  da  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche e da  pneumatici  fuori  uso  ovvero  realizzati  con  i
materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti  a
fine vita, cosi' come definiti dalla  norma  UNI  10667-13:2013,  dal
post consumo o dal recupero degli scarti di produzione; 
  c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali  di
cui alle lettere a) e b). 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con  decreto
le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   da
destinare,  sulla  base  di  apposite  disposizioni  legislative   di
finanziamento, agli accordi e ai contratti di  programma  di  cui  ai
commi 1 e 2 e fissa le modalita' di stipulazione dei medesimi accordi
e contratti  secondo  criteri  che  privilegino  prioritariamente  le
attivita' per il riutilizzo,  la  produzione  o  l'acquisto  di  beni
riciclati utilizzati per la stessa  finalita'  originaria  e  sistemi
produttivi  con  il  minor  impatto  ambientale  rispetto  ai  metodi
tradizionali. 
  Art. 206-quater (Incentivi per i prodotti  derivanti  da  materiali
post consumo o dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti
dal disassemblaggio dei prodotti complessi).  -  1.  Entro  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  stabilisce  con  decreto  il
livello degli incentivi, anche di natura fiscale,  e  le  percentuali
minime di materiale post  consumo  o  derivante  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi che devono  essere  presenti  nei  manufatti  per  i  quali
possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter,  in
considerazione  sia  della  materia  risparmiata  sia  del  risparmio
energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero
ciclo  di  vita  dei  prodotti.  La  presenza  delle  percentuali  di
materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi puo' essere dimostrata tramite  certificazioni  di
enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e  le
misure di  incentivazione  per  il  commercio  e  per  l'acquisto  di
prodotti e componenti di prodotti usati per  favorire  l'allungamento
del ciclo di vita dei prodotti. 
  2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti  realizzati
in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia  a
seconda della categoria di  prodotto,  in  base  ai  criteri  e  alle
percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte. 
  3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai  soli  manufatti
che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi in  misura  almeno  pari  alle
percentuali indicate dall'allegato  L-bis  alla  presente  parte.  Il
contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti
di  cui  al  presente  comma  deve   essere   garantito   da   idonea
certificazione, sulla base della normativa vigente. 
  4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere  fruiti
nel rispetto delle regole in materia di aiuti  di  importanza  minore
concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore  di  talune
imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  Art.    206-quinquies    (Incentivi    per    l'acquisto    e    la
commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post  consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti  complessi).  -  1.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  un  regolamento  che
stabilisce i criteri e il  livello  di  incentivo,  anche  di  natura
fiscale, per l'acquisto di manufatti  che  impiegano  materiali  post
consumo riciclati  o  derivanti  dal  recupero  degli  scarti  e  dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi,  ivi
inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata  dei  rifiuti
diversi dal materiale polimerico. 
  Art.  206-sexies  (Azioni  premianti  l'utilizzo  di  prodotti  che
impiegano materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi negli interventi concernenti  gli  edifici  scolastici,  le
pavimentazioni  stradali  e  le  barriere   acustiche).   -   1.   Le
amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione  da  parte  delle
regioni di specifiche norme tecniche per la  progettazione  esecutiva
degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne  la
piena fruibilita' dal punto di vista acustico, prevedono, nelle  gare
d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole  e
comunque per la loro ristrutturazione  o  costruzione,  l'impiego  di
materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori
indicati per i descrittori acustici  dalla  norma  UNI  11367:2010  e
dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono  previsti  criteri
di valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,
lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al
comma 3 del presente articolo. 
  2. Nelle gare d'appalto  per  la  realizzazione  di  pavimentazioni
stradali e barriere acustiche, anche ai  fini  dell'esecuzione  degli
interventi di risanamento acustico realizzati ai  sensi  del  decreto
del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre  2000,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6  dicembre  2000,  le  amministrazioni
pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture  prevedono  criteri
di valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,
lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui  al
comma 3 del presente articolo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con uno o piu' decreti, anche  attraverso  i  decreti  di
attuazione del Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8
maggio 2008, definisce: 
  a) l'entita'  dei  punteggi  premianti  e  le  caratteristiche  dei
materiali che ne beneficeranno, quali  quelli  indicati  all'articolo
206-ter, comma 2, lettera a), e  quelli  derivanti  dall'utilizzo  di
polverino da pneumatici fuori uso; 
  b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi  di
gara e i relativi valori di riferimento; 
  c) le percentuali minime di residui di produzione  e  di  materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio  dei  prodotti  complessi  che  devono
essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati  i
punteggi premianti, in considerazione sia della  materia  risparmiata
sia del risparmio  energetico  ottenuto  riutilizzando  i  materiali,
tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti; 
  d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei  prodotti  complessi
che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento
finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana». 
  2. Negli allegati alla  parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L e' aggiunto  l'allegato  L-bis
di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge. 
  3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli  articoli
206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, introdotti  dal  comma  1  del  presente  articolo,  le  regioni
utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'articolo 32 della presente legge. Il  decreto  di  cui  al
comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto  legislativo  n.
152 del 2006 individua le modalita' di finanziamento degli  incentivi
da esso disciplinati.