Art. 23 
 
             Segnalazione degli ingredienti di prodotti 
                       da fumo a base di erbe 
 
  1. I fabbricanti e gli importatori di prodotti da fumo  a  base  di
erbe presentano al Ministero della salute un elenco, con le  relative
quantita', di tutti gli ingredienti utilizzati nella  lavorazione  di
tali prodotti, suddivisi per  marca  e  tipo.  I  fabbricanti  o  gli
importatori  comunicano,  inoltre,  le  eventuali   modifiche   della
composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a
norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a  norma  del
presente articolo sono presentate prima che un  prodotto  da  fumo  a
base di erbe, nuovo o modificato, sia immesso sul mercato. 
  2.  Il  Ministero  della  salute  assicura  che   le   informazioni
presentate ai sensi del comma 1 siano rese  disponibili  al  pubblico
sul proprio sito istituzionale, tenendo in debito conto l'esigenza di
tutelare  le  informazioni  commerciali  riservate.   Gli   operatori
economici  specificano  esattamente  quali  informazioni  considerano
segreti commerciali.