Art. 19
Delega della gestione operativa
1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che
aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilita' delle
informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di
cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti
indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare
le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di servizi, che
sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. La
compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico puo'
essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della
movimentazione dei rifiuti.
2. I soggetti che producono rifiuti in quantita' non superiore a
duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione
trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve
essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti
predetti.