Art. 19 
 
                   Delega della gestione operativa 
 
  1. I soggetti produttori e trasportatori  di  propri  rifiuti,  che
aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque  la  responsabilita'  delle
informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di
cui  al  presente  regolamento  tramite  le  rispettive  associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano  nazionale  o  societa'  di
servizi di diretta emanazione delle stesse. A  tal  fine  i  soggetti
indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare  o  incaricare
le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di  servizi,  che
sono tenute a iscriversi al SISTRI per  la  specifica  categoria.  La
compilazione della scheda SISTRI -  Area  registro  cronologico  puo'
essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima  della
movimentazione dei rifiuti. 
  2. I soggetti che producono rifiuti in quantita'  non  superiore  a
duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla  compilazione
trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve
essere comunque compilata  prima  della  movimentazione  dei  rifiuti
predetti.