Art. 20
Convenzione con il gestore del servizio di raccolta
o con la piattaforma di conferimento
1. I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente
iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al
servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di
raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente
regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio
pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di
conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro di raccolta del
servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a
iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma.
3. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita' del
produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico
dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di
conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o
smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al
produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI - Area
movimentazione.
4. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono
all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso
la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle schede
SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.