Art. 20 
 
         Convenzione con il gestore del servizio di raccolta 
                o con la piattaforma di conferimento 
 
  1. I produttori obbligati  ad  aderire  al  SISTRI  e  regolarmente
iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa  convenzione,  al
servizio pubblico di raccolta o  ad  altro  circuito  organizzato  di
raccolta,  possono  adempiere  agli  obblighi  di  cui  al   presente
regolamento,  rispettivamente,  tramite  il  gestore   del   servizio
pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della  piattaforma  di
conferimento. 
  2. Nell'ipotesi di cui al  comma  1,  il  centro  di  raccolta  del
servizio pubblico o la piattaforma  di  conferimento  sono  tenuti  a
iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. 
  3. Nei casi di cui al presente  articolo,  la  responsabilita'  del
produttore dei rifiuti e' assolta al momento della  presa  in  carico
dei rifiuti  da  parte  del  centro  di  raccolta  o  piattaforma  di
conferimento. A tal fine  il  gestore  dell'impianto  di  recupero  o
smaltimento dei  rifiuti  e'  tenuto  a  stampare  e  trasmettere  al
produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI  -  Area
movimentazione. 
  4. Nei casi di cui al presente  articolo,  i  produttori  adempiono
all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico  attraverso
la conservazione, in ordine cronologico,  della  copia  delle  schede
SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.