Art. 10 Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza 1. I profili del DNA sono trasmessi alla banca dati a norma degli articoli 9 e 10 della legge tramite il portale della banca dati per la raccolta ed i raffronti. 2. Al laboratorio centrale, ai laboratori delle Forze di polizia ed ai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la banca dati e' fatto obbligo di trasmettere alla medesima banca dati idonea documentazione, anche per via telematica, riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validita' del certificato emesso dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, di cui agli articoli 2.11 e 4.1 del regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008. La banca dati puo' fornire la predetta documentazione, a richiesta, al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita di cui all'articolo 28 per le attivita' di propria competenza. 3. Nel caso in cui, in un procedimento penale, si proceda alla tipizzazione del DNA di piu' profili dello stesso soggetto, si trasmette alla banca dati solo il profilo del DNA che condivide gli stessi loci. 4. Il personale autorizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge inserisce i profili del DNA nella banca dati solo se ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025, e successive modificazioni. I profili del DNA sono inseriti al primo livello a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello. 5. E' vietata la trasmissione al secondo livello della banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di piu' profili. Nel caso di commistioni di piu' profili del DNA dove e' distinguibile, in modo quantitativo a partire dall'altezza dei picchi degli alleli, una componente maggioritaria da una componente minoritaria, e' trasmessa al secondo livello della banca dati la sola componente maggioritaria. Il profilo del DNA di quest'ultima componente deve essere riconducibile ad un individuo, quantitativamente la componente maggioritaria deve essere superiore di almeno 3 volte alla componente minoritaria e il risultato deve essere confermato da un doppio esperimento con due kit commerciali in cui si devono sovrapporre un numero non inferiore a dieci loci. 6. Il raffronto tra profili di DNA e' effettuato nella banca dati in base ai loci per i quali in entrambi i profili e' disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra profili del DNA, deve esserci una concordanza di almeno dieci loci. 7. Per concordanza totale si intende il caso in cui tutti i valori identificativi degli alleli dei loci raffrontati sono identici. 8. Per quasi concordanza si intende il caso in cui tra due profili del DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati e' di valore diverso. 9. Una quasi concordanza e' ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sette loci dei due profili del DNA raffrontati.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 10 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del citato Regolamento (CE) n. 765/2008: «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «messa a disposizione sul mercato» la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 2) «immissione sul mercato» la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario; 3) «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 4) «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunita' e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita' con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria; 5) «importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunita' e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo; 6) «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; 7) «operatori economici» il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore; 8) «specificazione tecnica» un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; 9) «norma armonizzata» una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione , sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva; 10) «accreditamento» attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; 11) «organismo nazionale di accreditamento» l'unico organismo che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; 12) «valutazione della conformita'» la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; 13) «organismo di valutazione della conformita'» un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 14) «richiamo» qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato reso disponibile all'utilizzatore finale; 15) «ritiro» qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura; 16) «valutazione inter pares» un processo di valutazione di un organismo nazionale di accreditamento eseguito da altri organismi nazionali di accreditamento conformemente ai requisiti del presente regolamento e, ove applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali; 17) «vigilanza del mercato» le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudicano la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; 18) «autorita' di vigilanza del mercato» un'autorita' di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; 19) «immissione in libera pratica» la procedura di cui all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ; 20) «marcatura CE» una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione; 21) «normativa comunitaria di armonizzazione» la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.»; «Art. 4 (Principi generali). - 1. Ciascuno Stato membro designa un unico organismo nazionale di accreditamento. 2. Lo Stato membro che ritenga che, dal punto di vista economico, non abbia senso o non sia sostenibile avere un organismo nazionale di accreditamento o fornire certi servizi di accreditamento ricorre, quanto piu' possibile, all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. 3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri dell'eventuale ricorso, a norma del paragrafo 2, all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. 4. Sulla base delle informazioni menzionate al paragrafo 3 e all'art. 12, la Commissione elabora e aggiorna un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che rende pubblico. 5. Qualora l'accreditamento non sia effettuato direttamente dalle stesse autorita' pubbliche, gli Stati membri incaricano il proprio organismo nazionale di accreditamento di effettuare l'accreditamento quale attivita' di autorita' pubblica e gli conferiscono un riconoscimento formale. 6. Le responsabilita' e i compiti dell'organismo nazionale di accreditamento sono chiaramente distinti da quelli di altre autorita' nazionali. 7. L'organismo nazionale di accreditamento opera senza scopo di lucro. 8. L'organismo nazionale di accreditamento non offre o fornisce attivita' o servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformita', non fornisce servizi di consulenza ne' possiede azioni o ha un interesse finanziario o gestionale in un organismo di valutazione di conformita'. 9. Ogni Stato membro garantisce che il proprio organismo nazionale di accreditamento abbia le idonee risorse finanziarie e umane per il corretto svolgimento dei suoi compiti, tra cui l'espletamento di compiti speciali, come le attivita' per la cooperazione europea e internazionale in materia di accreditamento e le attivita' necessarie a sostegno della politica statale e che non si finanziano da sole. 10. L'organismo nazionale di accreditamento e' membro dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 14. 11. Gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono strutture atte a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate, sia in seno alle loro organizzazioni sia nell'ambito dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 14.». - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1.