Art. 10 
 
        Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA 
                       e norme di concordanza 
 
  1. I profili del DNA sono trasmessi alla banca dati a  norma  degli
articoli 9 e 10 della legge tramite il portale della banca  dati  per
la raccolta ed i raffronti. 
  2. Al laboratorio centrale, ai laboratori delle Forze di polizia ed
ai laboratori  delle  istituzioni  di  elevata  specializzazione  che
alimentano la  banca  dati  e'  fatto  obbligo  di  trasmettere  alla
medesima banca dati idonea documentazione, anche per via  telematica,
riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi  di  validita'  del
certificato   emesso    dall'organismo    nazionale    italiano    di
accreditamento, di cui agli articoli 2.11 e 4.1 del regolamento  (CE)
n. 765/2008 del 9 luglio 2008. La banca dati puo' fornire la predetta
documentazione,  a  richiesta,   al   Comitato   nazionale   per   la
biosicurezza, le  biotecnologie  e  le  scienze  della  vita  di  cui
all'articolo 28 per le attivita' di propria competenza. 
  3. Nel caso in cui, in un  procedimento  penale,  si  proceda  alla
tipizzazione del DNA  di  piu'  profili  dello  stesso  soggetto,  si
trasmette alla banca dati solo il profilo del DNA che  condivide  gli
stessi loci. 
  4. Il personale autorizzato ai sensi  dell'articolo  12,  comma  2,
della legge inserisce i profili del DNA  nella  banca  dati  solo  se
ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025,  e  successive
modificazioni. I profili del DNA sono inseriti  al  primo  livello  a
partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che
hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono  inseriti  al
secondo livello. 
  5. E' vietata la trasmissione al secondo livello della  banca  dati
dei profili del DNA costituiti da una commistione  di  piu'  profili.
Nel  caso  di  commistioni  di  piu'  profili   del   DNA   dove   e'
distinguibile, in modo quantitativo a partire dall'altezza dei picchi
degli  alleli,  una  componente  maggioritaria  da   una   componente
minoritaria, e' trasmessa al secondo livello della banca dati la sola
componente  maggioritaria.  Il  profilo  del  DNA   di   quest'ultima
componente   deve   essere    riconducibile    ad    un    individuo,
quantitativamente la componente maggioritaria deve  essere  superiore
di almeno 3 volte alla componente minoritaria  e  il  risultato  deve
essere confermato da un doppio esperimento con due kit commerciali in
cui si devono sovrapporre un numero non inferiore a dieci loci. 
  6. Il raffronto tra profili di DNA e' effettuato nella  banca  dati
in base ai loci per i quali in entrambi i profili e'  disponibile  la
stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta  di
concordanza  positiva  fra  profili  del  DNA,   deve   esserci   una
concordanza di almeno dieci loci. 
  7. Per concordanza totale si intende il caso in cui tutti i  valori
identificativi degli alleli dei loci raffrontati sono identici. 
  8. Per quasi concordanza si intende il caso in cui tra due  profili
del DNA un solo allele fra tutti  quelli  raffrontati  e'  di  valore
diverso. 
  9. Una quasi concordanza e' ammessa solo  in  caso  di  concordanza
totale di almeno sette loci dei due profili del DNA raffrontati. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno
          2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo  dell'art.  10  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4  del  citato
          Regolamento (CE) n. 765/2008: 
              «Art.  2  (Definizioni).  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento si intende per: 
              1) «messa a disposizione sul mercato» la  fornitura  di
          un prodotto per la distribuzione, il consumo  o  l'uso  sul
          mercato comunitario nel corso di un'attivita'  commerciale,
          a titolo oneroso o gratuito; 
              2)  «immissione  sul  mercato»   la   prima   messa   a
          disposizione di un prodotto sul mercato comunitario; 
              3) «fabbricante» una persona  fisica  o  giuridica  che
          fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
          lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 
              4) «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale
          sia  stabilita  nella  Comunita'  e  abbia   ricevuto   dal
          fabbricante un mandato scritto che la  autorizza  ad  agire
          per suo conto in  relazione  a  determinate  attivita'  con
          riferimento agli obblighi del fabbricante  ai  sensi  della
          pertinente normativa comunitaria; 
              5) «importatore» una  persona  fisica  o  giuridica  la
          quale sia stabilita nella Comunita' e immetta  sul  mercato
          comunitario un prodotto originario di un paese terzo; 
              6) «distributore» una persona fisica o giuridica  nella
          catena   di   fornitura,   diversa   dal   fabbricante    o
          dall'importatore, che mette a disposizione sul  mercato  un
          prodotto; 
              7) «operatori economici» il fabbricante, il mandatario,
          l'importatore e il distributore; 
              8) «specificazione tecnica» un documento che  prescrive
          i requisiti tecnici che  un  prodotto,  un  processo  o  un
          servizio devono soddisfare; 
              9) «norma armonizzata» una norma adottata da uno  degli
          organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato
          I della direttiva 98/34/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 22 giugno 1998, che  prevede  una  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa' dell'informazione ,  sulla  base  di
          una richiesta presentata  dalla  Commissione  conformemente
          all'art. 6 di tale direttiva; 
              10)  «accreditamento»  attestazione  da  parte  di   un
          organismo nazionale di accreditamento che certifica che  un
          determinato  organismo  di  valutazione  della  conformita'
          soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,  ove
          appropriato, ogni altro requisito  supplementare,  compresi
          quelli definiti nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
          svolgere  una  specifica  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
              11) «organismo  nazionale  di  accreditamento»  l'unico
          organismo che in uno Stato membro e' stato  autorizzato  da
          tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; 
              12) «valutazione della conformita'» la procedura atta a
          dimostrare se le  prescrizioni  specifiche  relative  a  un
          prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una
          persona o a un organismo siano state rispettate; 
              13) «organismo di  valutazione  della  conformita'»  un
          organismo  che  svolge  attivita'  di   valutazione   della
          conformita', fra  cui  tarature,  prove,  certificazioni  e
          ispezioni; 
              14)  «richiamo»  qualsiasi   provvedimento   volto   ad
          ottenere la restituzione di un prodotto che e'  gia'  stato
          reso disponibile all'utilizzatore finale; 
              15) «ritiro» qualsiasi provvedimento volto ad  impedire
          la messa a disposizione sul mercato di  un  prodotto  nella
          catena della fornitura; 
              16)  «valutazione   inter   pares»   un   processo   di
          valutazione di un  organismo  nazionale  di  accreditamento
          eseguito da altri  organismi  nazionali  di  accreditamento
          conformemente ai requisiti del presente regolamento e,  ove
          applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali; 
              17) «vigilanza del mercato» le  attivita'  svolte  e  i
          provvedimenti  adottati  dalle  autorita'   pubbliche   per
          garantire  che  i  prodotti  siano  conformi  ai  requisiti
          stabiliti  nella  pertinente   normativa   comunitaria   di
          armonizzazione e non pregiudicano la salute, la sicurezza o
          qualsiasi  altro  aspetto  della  protezione  del  pubblico
          interesse; 
              18) «autorita' di vigilanza del  mercato»  un'autorita'
          di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel
          territorio di tale Stato; 
              19) «immissione in libera pratica» la procedura di  cui
          all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
          del 12 ottobre 1992,  che  istituisce  un  codice  doganale
          comunitario ; 
              20)  «marcatura  CE»  una  marcatura  mediante  cui  il
          fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
          applicabili  stabiliti  nella  normativa   comunitaria   di
          armonizzazione che ne prevede l'apposizione; 
              21)  «normativa  comunitaria  di   armonizzazione»   la
          normativa  comunitaria  che  armonizza  le  condizioni   di
          commercializzazione dei prodotti.»; 
              «Art. 4 (Principi generali). - 1. Ciascuno Stato membro
          designa un unico organismo nazionale di accreditamento. 
              2. Lo Stato membro che ritenga che, dal punto di  vista
          economico, non abbia senso o non sia sostenibile  avere  un
          organismo  nazionale  di  accreditamento  o  fornire  certi
          servizi di accreditamento ricorre, quanto  piu'  possibile,
          all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato
          membro. 
              3. Ciascuno Stato membro comunica  alla  Commissione  e
          agli altri Stati membri dell'eventuale ricorso, a norma del
          paragrafo 2, all'organismo nazionale di  accreditamento  di
          un altro Stato membro. 
              4.  Sulla  base  delle   informazioni   menzionate   al
          paragrafo  3  e  all'art.  12,  la  Commissione  elabora  e
          aggiorna   un   elenco   degli   organismi   nazionali   di
          accreditamento che rende pubblico. 
              5.  Qualora   l'accreditamento   non   sia   effettuato
          direttamente dalle stesse autorita'  pubbliche,  gli  Stati
          membri  incaricano  il  proprio  organismo   nazionale   di
          accreditamento   di   effettuare   l'accreditamento   quale
          attivita' di  autorita'  pubblica  e  gli  conferiscono  un
          riconoscimento formale. 
              6.  Le  responsabilita'  e  i  compiti   dell'organismo
          nazionale di accreditamento sono  chiaramente  distinti  da
          quelli di altre autorita' nazionali. 
              7. L'organismo nazionale di accreditamento opera  senza
          scopo di lucro. 
              8. L'organismo nazionale di accreditamento non offre  o
          fornisce attivita' o servizi  forniti  dagli  organismi  di
          valutazione della  conformita',  non  fornisce  servizi  di
          consulenza  ne'  possiede  azioni   o   ha   un   interesse
          finanziario o gestionale in un organismo di valutazione  di
          conformita'. 
              9.  Ogni  Stato  membro  garantisce  che   il   proprio
          organismo  nazionale  di  accreditamento  abbia  le  idonee
          risorse finanziarie e umane per il corretto svolgimento dei
          suoi compiti, tra cui l'espletamento di  compiti  speciali,
          come  le  attivita'   per   la   cooperazione   europea   e
          internazionale in materia di accreditamento e le  attivita'
          necessarie a sostegno della politica statale e che  non  si
          finanziano da sole. 
              10. L'organismo nazionale di accreditamento  e'  membro
          dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 14. 
              11.   Gli   organismi   nazionali   di   accreditamento
          istituiscono e gestiscono strutture  atte  a  garantire  la
          partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte  le  parti
          interessate, sia  in  seno  alle  loro  organizzazioni  sia
          nell'ambito dell'organismo riconosciuto ai sensi  dell'art.
          14.». 
              - Per il testo  dell'art.  12  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1.