Art. 9 Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla banca dati 1. Il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia e la banca dati ha la facolta' di procedere ad una consultazione tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA. 2. La consultazione puo' essere effettuata a livello nazionale, solo caso per caso ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI, e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della banca dati. Dell'esito del raffronto, per i casi di denuncia di scomparsa formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, sentita l'autorita' giudiziaria, e' data comunicazione al prefetto competente per l'informazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. 3. In caso di una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso ed i profili del DNA registrati nella banca dati, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9. 4. Le richieste di consultazione e le risposte automatizzate effettuate tramite il portale della banca dati devono contenere per le forze di polizia le seguenti informazioni richieste dal portale della banca dati: a) il riferimento normativo del reato per la motivazione; b) l'identificazione dell'ufficio richiedente e dell'operatore; c) la denominazione dell'ufficio e l'identificativo dell'Autorita' giudiziaria, il numero del procedimento penale e l'anno di riferimento.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 2, lettera k) della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI: «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini della presente decisione, si intende per: a) «consultazione» e «raffronto», di cui agli articoli 3, 4 e 9 della decisione 2008/615/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri; b) «consultazione automatizzata», di cui all'art. 12 della decisione 2008/615/GAI, la procedura di accesso on line per consultare le basi di dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri; c) «profilo DNA» un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA; d) «parte non codificante del DNA» regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprieta' funzionale di un organismo; e) «dati indicizzati sul DNA» profilo DNA e numero di riferimento; f) «profilo DNA indicizzato» il profilo DNA di una persona identificata; g) «profilo DNA non identificato» profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata; h) «annotazione» contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che e' gia' stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito a una consultazione o a un raffronto realizzati da un altro Stato membro; i) «dati dattiloscopici» immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata; j) «dati di immatricolazione dei veicoli» l'insieme dei dati di cui al capo 3 dell'allegato della presente decisione; k) «caso per caso», espressione di cui all'art. 3, paragrafo 1, seconda frase, all'art. 9, paragrafo 1, seconda frase, e all'art. 12, paragrafo 1, della decisione 2008/615/GAI, un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene piu' di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.». - Per l'argomento della citata legge 14 novembre 2012, n. 203, si veda nelle note all'art. 6.