Art. 9 
 
Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei  profili  del  DNA  e
  contenuto delle richieste e delle risposte alla banca dati 
  1. Il personale in servizio presso  i  laboratori  delle  Forze  di
polizia  e  la  banca  dati  ha  la  facolta'  di  procedere  ad  una
consultazione tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA. 
  2. La consultazione puo' essere  effettuata  a  livello  nazionale,
solo caso per caso  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  k),  della
decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.  2008/616/GAI,  e
l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata ai  laboratori
delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite
il portale della banca dati. Dell'esito del raffronto, per i casi  di
denuncia di scomparsa formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012,
sentita l'autorita' giudiziaria, e' data  comunicazione  al  prefetto
competente  per  l'informazione  del  Commissario  straordinario  del
Governo per le persone scomparse. 
  3. In caso di una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso ed i
profili  del  DNA  registrati  nella  banca  dati,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9. 
  4. Le  richieste  di  consultazione  e  le  risposte  automatizzate
effettuate tramite il portale della banca dati devono  contenere  per
le forze di polizia le seguenti informazioni  richieste  dal  portale
della banca dati: 
    a) il riferimento normativo del reato per la motivazione; 
    b) l'identificazione dell'ufficio richiedente e dell'operatore; 
    c)   la    denominazione    dell'ufficio    e    l'identificativo
dell'Autorita' giudiziaria,  il  numero  del  procedimento  penale  e
l'anno di riferimento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  lettera  k)  della
          citata  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
          2008/616/GAI: 
              «Art.  2  (Definizioni).  -  Ai  fini  della   presente
          decisione, si intende per: 
              a) «consultazione» e «raffronto», di cui agli  articoli
          3,  4  e  9  della  decisione  2008/615/GAI,  le  procedure
          mediante cui si  stabilisce  se  vi  sia  concordanza  tra,
          rispettivamente, i dati sul DNA  o  i  dati  dattiloscopici
          comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA  o  i  dati
          dattiloscopici memorizzati nella banche  dati  di  uno,  di
          alcuni o di tutti gli Stati membri; 
              b) «consultazione automatizzata», di  cui  all'art.  12
          della decisione 2008/615/GAI, la procedura  di  accesso  on
          line per consultare le basi di dati di uno, di alcuni o  di
          tutti gli Stati membri; 
              c) «profilo DNA» un codice alfanumerico che rappresenta
          una serie di caratteristiche identificative della parte non
          codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale  a
          dire la struttura molecolare particolare dei vari loci  del
          DNA; 
              d) «parte non codificante del DNA» regioni cromosomiche
          che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire
          che   notoriamente   non   forniscono   alcuna   proprieta'
          funzionale di un organismo; 
              e) «dati indicizzati sul DNA» profilo DNA e  numero  di
          riferimento; 
              f) «profilo DNA indicizzato»  il  profilo  DNA  di  una
          persona identificata; 
              g) «profilo DNA non identificato» profilo DNA  ottenuto
          da tracce rilevate nel corso delle  indagini  sui  reati  e
          appartenente ad una persona non ancora identificata; 
              h) «annotazione»  contrassegno  apposto  da  uno  Stato
          membro  su  un  profilo  DNA  contenuto  nella  banca  dati
          nazionale, indicante il fatto che e' gia' stata evidenziata
          una concordanza su  tale  profilo  DNA  in  seguito  a  una
          consultazione o a un raffronto realizzati da un altro Stato
          membro; 
              i)  «dati  dattiloscopici»  immagini   delle   impronte
          digitali,  immagini  delle   impronte   digitali   latenti,
          impronte palmari, impronte palmari  latenti  e  modelli  di
          tali   immagini   (minutiae   codificate),   quando    sono
          memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata; 
              j) «dati di immatricolazione dei veicoli» l'insieme dei
          dati  di  cui  al  capo  3  dell'allegato  della   presente
          decisione; 
              k) «caso per caso»,  espressione  di  cui  all'art.  3,
          paragrafo  1,  seconda  frase,  all'art.  9,  paragrafo  1,
          seconda frase, e all'art. 12, paragrafo 1, della  decisione
          2008/615/GAI, un singolo fascicolo d'indagine  o  fascicolo
          penale. Se tale fascicolo contiene piu' di un profilo  DNA,
          dato  dattiloscopico  o  dato  di  immatricolazione  di  un
          veicolo,  questi  possono  essere  trasmessi  insieme  come
          singola domanda.». 
              - Per l'argomento della citata legge 14 novembre  2012,
          n. 203, si veda nelle note all'art. 6.