Art. 39 
 
 
  Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio 
 
  1. Il Ministero e'  l'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato  ed
effettua tale attivita' anche in collaborazione  con  gli  organi  di
Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge  31  luglio
1997, n.  249.  Gli  Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  competenti  per  la  materia  disciplinata   dal
presente decreto ai sensi del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 17 luglio 2014, e  successive  modificazioni,  irrogano  le
sanzioni di cui all'articolo 46. 
  2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformita' a quanto
stabilito dal presente  decreto  delle  apparecchiature  immesse  sul
mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato
e di  quelle  messe  in  esercizio,  anche  mediante  prelievo  delle
apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29  del
regolamento (CE)  n.  765/2008.  In  particolare  controlla  in  modo
appropriato  e   su   scala   adeguata   le   caratteristiche   delle
apparecchiature radio attraverso verifiche  documentarie  e,  se  del
caso, verifiche fisiche e di  laboratorio,  sulla  base  di  adeguato
campionamento. In tale attivita' tiene conto di principi  consolidati
di valutazione del rischio, dei reclami e di altre  informazioni.  Ai
fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43,  gli
operatori economici cooperano, ove necessario, con  il  Ministero.  I
controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400  da  emanarsi  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.
Le  funzioni  di  controllo  alle  frontiere  esterne   sono   svolte
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli  articoli
da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo  di
accertare  la  rispondenza   delle   apparecchiature   ai   requisiti
essenziali di cui all'articolo  3,  alle  norme  armonizzate  di  cui
all'articolo 16 e  alle  altre  specifiche  tecniche  utilizzate  dal
fabbricante, se applicate, e  sono  effettuate  presso  i  laboratori
dell'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e  delle   tecnologie
dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo  la
procedura  richiamata  al  comma  4;  se  non   esistono   laboratori
accreditati  allo  scopo,  le  prove   sono   effettuate   sotto   la
responsabilita' di un organismo notificato. Il Ministero accredita  i
laboratori  di  prova  sentita  una  commissione  tecnico-consultiva,
nominata dal Ministero stesso, di  cui  sono  chiamati  a  far  parte
almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi  di  normazione
italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano  le  prove  di
conformita' delle apparecchiature  alle  norme  per  le  quali  hanno
ricevuto l'accreditamento. 
  4.  I  laboratori  di  prova  accreditati  non  possono   dipendere
direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di
rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione  elettronica;
devono essere liberi  da  influenze  esterne,  possedere  un'adeguata
capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature  ed
essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione
delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori
viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La  procedura
di    rilascio    dell'accreditamento,    dell'effettuazione    della
sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso e' disciplinata
dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84.
Ai fini dell'accreditamento, della  sorveglianza  e  del  rinnovo  si
applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte
del Ministero. 
  5. L'accreditamento puo' essere sospeso dal  Ministero  sentita  la
commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di  sei
mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli  impegni
assunti. L'accreditamento e' revocato dal Ministero  stesso,  sentita
la commissione: 
    a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita'
e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; 
    b) nel caso in cui sono venuti  meno  i  requisiti  accertati  al
momento del rilascio dell'accreditamento. 
  6. Le misure di cui agli articoli da 40  a  43  sono  adottate  dal
Ministero  con  provvedimento  motivato  e  notificato  all'operatore
interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del  termine
entro  cui  e'   possibile   ricorrere.   Prima   dell'adozione   del
provvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che tale
consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della  misura  da
adottare, giustificata dalle  prescrizioni  a  tutela  della  salute,
della sicurezza o da altri motivi connessi  agli  interessi  pubblici
oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, da'
la possibilita' all'operatore interessato di essere  ascoltato  entro
un periodo non inferiore ai dieci  giorni.  Se  il  provvedimento  e'
stato adottato senza sentire  l'operatore,  a  quest'ultimo  e'  data
l'opportunita' di essere sentito non appena  possibile  e  la  misura
adottata e' tempestivamente  riesaminata.  Ogni  misura  di  cui  gli
articoli da  40  a  43  adottata  dal  Ministero  e'  tempestivamente
ritirata o modificata non appena l'operatore  economico  dimostri  di
aver risolto la non conformita'. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei  provvedimenti  adottati
dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a  carico  dei
soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il  fabbricante,  il
suo rappresentante autorizzato o  l'importatore  dell'apparecchiatura
per la quale il Ministero ha rilevato difformita' a  quanto  previsto
dal presente decreto, e' tenuto al  pagamento  delle  spese  connesse
all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni  altro
onere  sostenuto  ferma  restando   l'applicazione   della   sanzione
prevista. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo dei commi 13  e  15  dell'articolo  1  della
          legge 31 luglio 1997, n.  249  (Istituzione  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni  e  norme  sui  sistemi
          delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo),   pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  1997,  n.  177,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 1. Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
              (Omissis). 
              13. L'Autorita' si avvale degli  organi  del  Ministero
          delle  comunicazioni   e   degli   organi   del   Ministero
          dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
          di  telecomunicazioni  nonche'   degli   organi   e   delle
          istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,  secondo  le
          norme  vigenti,  il  Garante  per  la   radiodiffusione   e
          l'editoria. Riconoscendo le esigenze di  decentramento  sul
          territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni  di
          governo,  di  garanzia  e   di   controllo   in   tema   di
          comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita'  i
          comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  che   possono
          istituirsi   con   leggi   regionali   entro    sei    mesi
          dall'insediamento, ai quali  sono  altresi'  attribuite  le
          competenze  attualmente  svolte  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  individua  gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
          modi organizzativi e di finanziamento dei  comitati.  Entro
          il  termine  di  cui  al  secondo  periodo  e  in  caso  di
          inadempienza le funzioni  dei  comitati  regionali  per  le
          comunicazioni  sono  assicurate  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adotta un  regolamento  per  definire  le  materie  di  sua
          competenza  che  possono  essere   delegate   ai   comitati
          regionali per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti  o  organismi  di  riconosciuta   indipendenza   e
          competenza. Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita'  sono
          esenti da bollo. L'Autorita' si  coordina  con  i  preposti
          organi dei Ministeri della difesa e  dell'interno  per  gli
          aspetti di comune interesse. 
              (Omissis). 
              15. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
          con il Ministro delle comunicazioni e con il  Ministro  del
          tesoro, sono determinati le strutture, il  personale  ed  i
          mezzi di  cui  si  avvale  il  servizio  di  polizia  delle
          telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
          personale del Ministero dell'interno e  degli  stanziamenti
          iscritti nello stato di previsione dello stesso  Ministero,
          rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il
          Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del  tesoro,
          sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
          Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
          settore della radiodiffusione e dell'editoria. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17
          luglio 2014 (Individuazione degli  uffici  dirigenziali  di
          livello  non  generale)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 2014, n. 254. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Per i riferimenti normativi del decreto del  Ministro
          delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, si veda  nelle
          note all'articolo 2.