Art. 40 Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi 1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure di valutazione della conformita'. 2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. 3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure. 5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero indica se l'inadempienza sia dovuta: a) alla non conformita' dell'apparecchiatura radio ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3; oppure; b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformita'. 6. Quando la procedura a norma del presente articolo e' stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' dell'apparecchiatura radio interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle proprie obiezioni. 7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato membro o la Commissione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dal Ministero, tale misura e' ritenuta giustificata. Il Ministero garantisce che siano adottate tempestivamente le opportune misure restrittive in relazione all'apparecchiatura radio in questione quali il suo ritiro dal mercato.