Art. 41 
 
 
                Procedura di salvaguardia dell'Unione 
 
  1. Se, all'esito procedura di cui all'articolo 40,  commi  3  e  4,
sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal Ministero
o da altra autorita' di sorveglianza  di  altro  Stato  membro  e,  a
seguito della consultazione da essa avviata, la  Commissione  europea
decide, mediante propri atti di esecuzione, che: 
    a) le misure adottate dal Ministero  non  sono  giustificate,  il
Ministero  stesso  adotta  tutti  i   provvedimenti   necessari   per
conformarsi  a  tale  decisione,  revocando   la   misura   nazionale
precedentemente adottata. I provvedimenti sono emanati  all'atto  del
ricevimento della decisione della Commissione europea; 
    b) le misure adottate dal  Ministero  o  da  altra  autorita'  di
sorveglianza di altro Stato membro sono  giustificate,  il  Ministero
adotta  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  conformarsi  a  tale
decisione, adottando tutte le misure  necessarie  per  garantire  che
l'apparecchiatura radio non conforme sia ritirata  o  richiamata  dal
mercato e ne informa la Commissione  europea.  I  provvedimenti  sono
emanati all'atto del ricevimento della  decisione  della  Commissione
europea.