Art. 42 Apparecchiature radio conformi che presentano rischi 1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 40, comma 1, ritiene che un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, chiede all'operatore economico interessato di far si' che tale apparecchiatura radio, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'apparecchiatura radio sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate da esso messe a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 3. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio interessata, la sua origine e la catena di fornitura dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Il Ministero adotta, conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE.
Note all'art. 42: - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/53/UE, si veda nelle note alle premesse.