Art. 42 
 
 
        Apparecchiature radio conformi che presentano rischi 
 
  1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 1, ritiene che un'apparecchiatura radio,  pur
conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o  la
sicurezza delle persone o per  altri  aspetti  della  protezione  del
pubblico interesse di cui al presente decreto,  chiede  all'operatore
economico interessato di far  si'  che  tale  apparecchiatura  radio,
all'atto della sua immissione sul mercato,  non  presenti  piu'  tale
rischio o che  l'apparecchiatura  radio  sia,  a  seconda  dei  casi,
ritirata  dal  mercato  o  richiamata  entro  un  periodo  di   tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 
  2.  L'operatore  economico  garantisce  che  siano   prese   misure
correttive  nei  confronti  di   tutte   le   apparecchiature   radio
interessate  da  esso  messe  a  disposizione   sull'intero   mercato
dell'Unione europea. 
  3. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli
altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti  i  particolari
disponibili, in  particolare  i  dati  necessari  all'identificazione
dell'apparecchiatura radio interessata, la sua origine e la catena di
fornitura dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi  connessi,
nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 
  4. Il Ministero adotta, conformemente  alla  normativa  vigente,  i
provvedimenti necessari per attuare  gli  atti  di  esecuzione  della
Commissione europea previsti dall'articolo  42,  paragrafo  4,  della
direttiva 2014/53/UE. 
 
          Note all'art. 42: 
              -  Per   i   riferimenti   normativi   alla   direttiva
          2014/53/UE, si veda nelle note alle premesse.