Art. 43 Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformita' quando, all'esito dei controlli di cui all'articolo 39, comma 2, verifica che: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente decreto; b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo le prescrizioni dell'articolo 20, comma 1, del presente decreto; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato apposto in violazione dell'articolo 20 o non e' stato apposto; d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE; f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete; h) l'apparecchiatura radio non e' corredata delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio, della dichiarazione di conformita' UE o delle restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10; i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 15; l) e' stato violato l'articolo 5; m) l'apparecchiatura radio non e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto; n) per l'apparecchiatura radio non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17; o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
Note all'art. 43: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.