Art. 43 
 
 
Procedura a  livello  nazionale  per  le  apparecchiature  radio  non
                              conformi 
 
  1. Salvo quanto previsto dagli  articoli  39  e  46,  il  Ministero
ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro  il
termine perentorio di sei mesi, alla situazione  di  non  conformita'
quando, all'esito dei controlli di  cui  all'articolo  39,  comma  2,
verifica che: 
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20  del  presente
decreto; 
    b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo  le  prescrizioni
dell'articolo 20, comma 1, del presente decreto; 
    c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando
si applica la procedura  di  valutazione  della  conformita'  di  cui
all'allegato IV, e' stato apposto in violazione  dell'articolo  20  o
non e' stato apposto; 
    d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; 
    e) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
    f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o  7,  e  12,
comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
    h) l'apparecchiatura radio non e'  corredata  delle  informazioni
relative   all'uso   previsto   dell'apparecchiatura   radio,   della
dichiarazione  di  conformita'   UE   o   delle   restrizioni   d'uso
rispettivamente di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10; 
    i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione
degli operatori economici di cui all'articolo 15; 
    l) e' stato violato l'articolo 5; 
    m)  l'apparecchiatura  radio  non  e'   conforme   ai   requisiti
essenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto; 
    n) per l'apparecchiatura radio non e' stata eseguita la  relativa
procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17; 
    o) l'apparecchiatura non e'  costruita  in  modo  tale  da  poter
essere utilizzate  in  almeno  uno  Stato  Membro  senza  violare  le
prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse.