Art. 14 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Il sistema informatico  centrale  e'  realizzato  dal  Consiglio
nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di  cui
al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti
il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  i  consigli
dell'ordine  territoriali,  le  specifiche   tecniche   del   sistema
informatico centrale.  Le  specifiche  tecniche  hanno  riguardo,  in
particolare, all'architettura di funzionamento del sistema, ai flussi
informativi,  alle  modalita'  di  accesso  al  sistema   informatico
centrale per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, alle
modalita' di interconnessione e interazione del sistema centrale  con
i sistemi dei consigli dell'ordine, alle misure di sicurezza adottate
per la riservatezza e l'integrita' dei  dati  personali,  nonche'  ai
criteri di individuazione degli incaricati del trattamento dei  dati.
Al fine di rendere disponibile in  tempo  reale  al  Ministero  della
giustizia  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  degli
avvocati,  le  modalita'   telematiche   e   automatizzate   per   la
trasmissione  al  Ministero  dei  predetti  indirizzi  e   dei   dati
identificativi degli avvocati che ne sono  titolari  sono  stabilite,
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente  regolamento,
con provvedimento  del  responsabile  della  direzione  generale  dei
sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  il
Consiglio nazionale forense. 
  2. Della piena operativita' del  sistema  informatico  centrale  e'
data notizia mediante pubblicazione di un avviso  sui  siti  internet
del  Consiglio  nazionale  forense  e  dei  consigli   degli   ordini
territoriali. 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 5, all'art.
6, comma 1, all'art. 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11
e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione  dell'avviso  di
cui al comma 2. 
  4.   In   considerazione   del   rilevante    interesse    pubblico
all'uniformita', univocita' e  completezza  dei  dati  contenuti  nei
sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei  registri  e  degli
elenchi, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di
cui al comma  2,  i  consigli  dell'ordine  inseriscono  nel  sistema
informatico centrale o nei sistemi informatici di cui si avvalgono  a
norma all'art. 5, comma 1, tutti i dati  contenuti  negli  albi,  nei
registri e negli elenchi alla predetta data.