Art. 18 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici  attivi  e
passivi  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  ivi  compresi   quelli
derivanti  dalla  sottoscrizione  delle  convenzioni  relative   alla
sorveglianza sui territori delle aree naturali  protette  di  rilievo
internazionale e nazionale e  dei  contratti  individuali  di  lavoro
stipulati con il personale assunto ai  sensi  della  legge  5  aprile
1985, n. 124,  fatte  salve  le  convenzioni  di  collaborazione  con
amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli  ambiti  funzionali
di cui  agli  articoli  9,  10  e  11  per  le  quali  subentrano  le
amministrazioni ivi indicate. 
  2. In deroga all'articolo 13-bis della legge  23  agosto  1988,  n.
400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di  natura
non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e
attivita' del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai  sensi  del
presente   decreto,   devono   intendersi   riferite   all'Arma   dei
carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo  della  guardia
di finanza e al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11. 
  3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,  e'
individuata  anche  l'Amministrazione  statale   che   subentra   nei
contratti di locazione, comodato o cessione  a  qualsiasi  titolo  di
immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei  carabinieri,  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo
della guardia di finanza e  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11.  Entro
due  anni  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   le
Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi
agli  immobili  che  non  risultano  necessari  all'espletamento  dei
compiti  istituzionali,  anche  in  deroga  alle  eventuali  clausole
difformi previste contrattualmente. Dal  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono autorizzati  ad  adottare  i  provvedimenti  occorrenti  per  il
mantenimento   dell'aeronavigabilita'   continua   degli   aeromobili
trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 
  5. In prima applicazione, i provvedimenti e  i  protocolli  di  cui
agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2  e
3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il
medesimo  termine,  al  fine  di   rafforzare   gli   interventi   di
razionalizzazione volti ad evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni,
anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento  informativo,  il
capo della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  e  i
vertici delle altre Forze di  polizia  adottano  apposite  istruzioni
attraverso  cui  i  responsabili  di  ciascun  presidio  di   polizia
interessato, trasmettono alla propria  scala  gerarchica  le  notizie
relative  all'inoltro  delle  informative  di   reato   all'autorita'
giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle  norme
del codice di procedura penale. 
  6.  Al  fine   di   eliminare   progressivamente   duplicazioni   o
sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed  amministrative
assicurando  il  mantenimento  di  adeguati   livelli   di   presidio
dell'ambiente,  del  territorio,  delle  acque  e   della   sicurezza
agroalimentare,  fino  al  31  dicembre  2024  i   provvedimenti   di
istituzione e di soppressione di  comandi,  enti  e  altre  strutture
ordinative  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  qualunque  livello   ed
organizzazione, connessi con  il  procedimento  di  assorbimento  del
Corpo forestale dello Stato, sono  adottati  con  determinazione  del
Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  previo  assenso  del
Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonche'
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  7. In relazione al riassetto dei comparti  di  specialita'  e  alla
razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e  3,
al fine  di  realizzare  una  omogenea  e  funzionale  copertura  sul
territorio     nazionale     delle     articolazioni      periferiche
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  apportate  le
necessarie modificazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica
22 marzo 2001, n. 208. 
  8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo  forestale
dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore  e  di
agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e  34-bis  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente,
dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale
dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Le
predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento  funzionale  del
Servizio fitosanitario nazionale. 
  9. Il personale  appartenente  ai  ruoli  dei  periti,  revisori  e
operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato  giudicato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  permanentemente
non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti  d'istituto
ai sensi delle  disposizioni  adottate  in  attuazione  dell'articolo
23-bis, comma 3, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  201,
ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola
esclusione di quello di cui all'articolo  18  della  medesima  legge,
ovvero che si trovi nella condizione  di  cui  all'articolo  636  del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia  esercitato
la facolta' di cui al comma 3  del  medesimo  articolo,  e'  inserito
d'ufficio  nel  contingente  collocabile  presso  le  amministrazioni
statali  individuate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma   3,   per
l'assegnazione  preferibilmente  nei  ruoli   del   Ministero   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   L'incremento   della
dotazione organica  trasferita  all'Arma  dei  carabinieri  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 1, e' corrispondentemente ridotto. 
  10. Il personale appartenente  ai  ruoli  dei  periti,  revisori  e
operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato  transitato
nei ruoli forestali dell'Arma dei  carabinieri  di  cui  all'articolo
2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo  n.  66  del
2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di  formazione
militare di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera  a),  del
medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare  servizio
nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli  civili  del  Ministero
della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle  relative
risorse finanziarie. La corrispondente dotazione  organica  dell'Arma
dei carabinieri  e'  resa  temporaneamente  indisponibile  sino  alla
cessazione dal servizio dello stesso personale. 
  11. Il personale del Corpo  forestale  dello  Stato  transitato  ai
sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui  all'articolo
12, comma 1, conserva il regime  di  quiescenza  dell'ordinamento  di
provenienza. 
  12. Per il personale del Corpo  forestale  dello  Stato  transitato
nelle Forze di  polizia,  i  procedimenti  disciplinari  pendenti  al
momento del transito si estinguono, ad eccezione  di  quelli  da  cui
possa derivare una sanzione disciplinare di stato. 
  13. Al personale del Corpo forestale dello  Stato  al  momento  del
transito disposto ai sensi  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis,  della  legge  29
marzo 2001, n. 86. 
  14.  Al  fine  della  progressiva  armonizzazione  degli   istituti
previsti in via transitoria per  il  personale  del  Corpo  forestale
dello Stato transitato nell'Arma dei  carabinieri  con  quelli  degli
altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31
dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in  materia  di
revisione dei ruoli di cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
numero 1), della legge. 
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della difesa,  sono  stabilite
le procedure per il ritiro e le modalita' di custodia della  bandiera
e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato. 
  16. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  dei  Ministri  della  difesa  e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   sono   emanate   le
disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 1°  gennaio
2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale  continua  ad
esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del  Corpo  fino
al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.