Art. 19 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4,  5  e  7,  al
netto degli oneri di cui agli articoli 4, comma 5, 7, comma 3,  16  e
17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro  per  l'anno  2016,  a
58.375.240 euro per l'anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere
dall'anno 2018, nonche' quelli di cui all'articolo 12, comma  10,  da
accertarsi  a  consuntivo,  per  il  50  per  cento  sono   destinati
all'incremento dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  ai
fini della  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge  124  del
2015. Il restante 50 per cento  e'  destinato  al  miglioramento  dei
saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2. Le amministrazioni interessate dal presente decreto  trasmettono
annualmente al Parlamento  per  gli  anni  2016,  2017  e  2018,  una
relazione  concernente  lo  stato  di  attuazione  del  processo   di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali
di  cui  al  Capo  II,   volto   anche   a   dimostrare   l'effettivo
raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.