Art. 23 Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi 1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, e' trasferita alla contabilita' speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».