Art. 24 
 
 
           Modalita' di erogazione del sostegno automatico 
             alle imprese cinematografiche e audiovisive 
 
  1. Al fine della erogazione  dei  contributi  automatici,  ciascuna
impresa cinematografica e  audiovisiva  richiede  l'apertura  di  una
posizione contabile presso il Ministero, nella quale  possono  essere
riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal  fine  disponibili,  gli
importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da  utilizzare  per
le finalita' previste dall'articolo 23. 
  2.  A  ciascuna  impresa   cinematografica   e   audiovisiva   sono
riconosciuti  importi  calcolati  in  base  ai  risultati  economici,
culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale  e
internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e  audiovisive  da
essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero,  secondo  le
seguenti modalita' e secondo le ulteriori disposizioni contenute  nel
decreto di cui all'articolo 25: 
  a) per le opere cinematografiche,  si  tiene  conto  degli  incassi
ottenuti nelle sale cinematografiche italiane  dai  film  realizzati,
anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i  relativi
costi di produzione e distribuzione, nonche' di  ulteriori  parametri
di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto  di  cui  all'articolo
25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo  sfruttamento  dei
diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione,  in  Italia  e
all'estero,  nonche'  la  partecipazione  e   il   conseguimento   di
riconoscimenti in  rassegne  e  concorsi  internazionali  di  livello
primario e secondo la misura, le  specifiche,  le  limitazioni  e  le
eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto; 
  b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare,  della
durata dell'opera  realizzata,  dei  relativi  costi  medi  orari  di
realizzazione,  nonche'  di  ulteriori   parametri   di   valutazione
oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo  25,  quali,  fra
gli  altri,  i  ricavi  derivanti  dallo  sfruttamento  dei   diritti
attraverso  tutte  le  piattaforme  di  diffusione,   in   Italia   e
all'estero,  nonche'  la  partecipazione  e   il   conseguimento   di
riconoscimenti in  rassegne  e  concorsi  internazionali  di  livello
primario, secondo la misura,  le  specifiche,  le  limitazioni  e  le
eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25; 
  c) possono  essere  introdotti  meccanismi  premianti  rispetto  ai
risultati ottenuti da particolari tipologie  di  opere,  fra  cui  le
opere prime e seconde, i documentari, le opere  d'animazione,  ovvero
ai risultati  ottenuti,  anche  con  riferimento  alla  distribuzione
internazionale,  in  determinati  canali  distributivi  e  anche   in
determinati periodi dell'anno, con particolare  riferimento  ai  mesi
estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo
25 puo' prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati
per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la
produzione e distribuzione di particolari tipologie di  opere  ovvero
per particolari modalita' distributive, avuto riguardo alle oggettive
difficolta' nella produzione,  nel  reperimento  di  finanziamenti  e
nella distribuzione delle medesime opere. 
  3. I contributi  alla  produzione  previsti  dall'articolo  10  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non  erogati  alle
imprese di produzione,  confluiscono  nella  posizione  contabile  di
ciascuna impresa, secondo modalita' stabilite con il decreto  di  cui
all'articolo 25 della presente legge, tenendo conto anche degli  atti
di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al  31
dicembre 2015, compatibili con le  finalita'  previste  dal  medesimo
articolo 10 del citato decreto legislativo  n.  28  del  2004  e  dai
relativi decreti attuativi. 
 
          Note all'art. 24: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.   28   (Riforma   della
          disciplina in  materia  di  attivita'  cinematografiche,  a
          norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29,
          S.O.: 
              "Art.10. Incentivi alla produzione. 
              1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui
          all'articolo 2, commi 2,  4  e  5,  del  presente  decreto,
          riconosciuti   di   nazionalita'    italiana    ai    sensi
          dell'articolo 5, e' concesso, su  istanza  dell'interessato
          diretta al Direttore generale competente, a  seguito  delle
          verifiche  effettuate  dalla  Commissione,  un   contributo
          calcolato in percentuale sulla  misura  degli  incassi,  al
          lordo delle imposte, realizzati dai film  proiettati  nelle
          sale cinematografiche, per la durata  massima  di  diciotto
          mesi dalla prima proiezione in pubblico,  con  l'esclusione
          di ogni altro  provento  in  qualsiasi  modo  ottenuto  per
          l'utilizzo dell'opera. Non  sono  concessi  contributi  per
          opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi
          inferiori ad  un  limite  minimo  fissato  con  il  decreto
          ministeriale di cui al comma 3. 
              2. Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  destinato
          prioritariamente all'ammortamento dei mutui  contratti  per
          la produzione del film e finanziati ai sensi  dell'articolo
          12, comma 3,  lettera  a),  e  per  il  residuo  entra  nel
          patrimonio dell'impresa anche al fine  del  reinvestimento,
          da parte del medesimo  beneficiario,  nella  produzione  di
          film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo
          le modalita' indicate nel decreto ministeriale  di  cui  al
          comma 4. 
              3. La misura percentuale del contributo di cui al comma
          1  e'  articolata  con  criterio  progressivo  in  base   a
          scaglioni, per gli incassi fino ad un  ammontare  stabilito
          con il decreto ministeriale di cui  al  comma  4.  Per  gli
          incassi superiori a tale ammontare, si applica il  medesimo
          criterio, con la fissazione,  da  effettuarsi  nel  decreto
          ministeriale di cui  al  comma  4,  di  un  limite  massimo
          ammissibile a contributo, determinato in base al  costo  di
          produzione   del   film,   attestato   da    societa'    di
          certificazione e revisione legalmente riconosciute. 
              4. Con decreto ministeriale  sono  stabiliti  il  tetto
          massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema
          del Fondo di  cui  alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,
          destinate al contributo di cui al comma 1 ed  a  quello  di
          cui al comma 5, le modalita'  tecniche  di  erogazione  dei
          medesimi,   i   tempi   e   le   modalita'   dell'eventuale
          reinvestimento nella produzione del contributo  di  cui  al
          comma 1, nonche'  le  modalita'  tecniche  di  monitoraggio
          circa l'impiego dei contributi  erogati.  Con  il  medesimo
          decreto  sono,  altresi',  definite  la   periodicita'   di
          rilevazione degli incassi lordi ai fini della  liquidazione
          dei contributi di cui al comma  1  ed  al  comma  5,  e  la
          percentuale del contributo di cui al  comma  1  da  versare
          alla Societa' italiana degli autori ed editori, di  seguito
          denominata: «SIAE», ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,
          come corrispettivo del servizio di rilevazione. 
              5. Per i film di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  un
          ulteriore contributo in favore del regista e  degli  autori
          del soggetto e della  sceneggiatura  cittadini  italiani  o
          dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla  misura
          degli incassi, come individuati al  medesimo  comma  1.  Il
          contributo e' erogato nella percentuale  stabilita  con  il
          decreto ministeriale di cui al comma 4. 
              6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi
          di violazione delle prescrizioni del  decreto  ministeriale
          di cui al comma 4.  Il  provvedimento  di  revoca  comporta
          l'inammissibilita', per i successivi cinque anni,  di  ogni
          successiva  istanza  del  medesimo   soggetto   finalizzata
          all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.".