Art. 29 Fase di premoltiplicazione e relativi centri 1. La conservazione delle piante madri di base e la certificazione di materiali di base si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Ministero sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. 2. Il numero e la dislocazione dei CP deve essere strettamente funzionale alla necessita' di premoltiplicazione del materiale di «base». 3. Scopi di questa fase sono: a) coltivazione in ambiente protetto o in campo, di piante categoria «base»; b) la produzione in ambiente protetto o in campo, di materiale di moltiplicazione di categoria «base». 4. La premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. 5. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta al Ministero. 6. Qualora le attivita' di cui al comma 3 si svolgono in ambiente protetto gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II. 7. I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio. Al SFR compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.