Art. 29 
 
            Fase di premoltiplicazione e relativi centri 
 
  1. La conservazione delle piante madri di base e la  certificazione
di materiali di base si attuano presso centri  di  premoltiplicazione
(CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Ministero sentito  il
parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei  requisiti
e  delle  autorizzazioni  previste  dalla   normativa   fitosanitaria
vigente. 
  2. Il numero e la dislocazione  dei  CP  deve  essere  strettamente
funzionale alla necessita' di  premoltiplicazione  del  materiale  di
«base». 
  3. Scopi di questa fase sono: 
  a)  coltivazione  in  ambiente  protetto  o  in  campo,  di  piante
categoria «base»; 
  b) la produzione in ambiente protetto o in campo, di  materiale  di
moltiplicazione di categoria «base». 
  4. La premoltiplicazione e' organizzata  per  specie  o  gruppi  di
specie. 
  5. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come  CP  devono
avanzare richiesta al Ministero. 
  6. Qualora le attivita' di cui al comma 3 si svolgono  in  ambiente
protetto gli organismi che  intendono  essere  riconosciuti  come  CP
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II. 
  7. I CP devono operare  conformemente  alle  normative  vigenti  in
materia  fitosanitaria,  alle  disposizioni  previste  dal   presente
decreto e relativi allegati, nonche'  ottemperare  alle  prescrizioni
impartite dal SFR  competente  per  territorio.  Al  SFR  compete  la
verifica della corretta applicazione del presente  decreto  da  parte
dei CP.