Art. 30 
 
        Requisiti per la certificazione dei materiali di base 
 
  1. I materiali di moltiplicazione diversi  dalle  piante  madri  di
base  e  dai  portainnesti  non  appartenenti  a  una  varieta'  sono
certificati  ufficialmente  come  materiali  di   base,   presentando
specifica richiesta all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
(PEC) del SFC. 
  2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
  a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; 
  b) indirizzo della sede legale del richiedente; 
  c) recapito di  posta  elettronica  certificata  e  telefonico  del
richiedente; 
  d) riferimento della varieta'; 
  e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP),  riconosciuto
dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di base; 
  f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare; 
  g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti  da  una
privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare  la  domanda
con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 
  3. I materiali di base soddisfano i requisiti di cui ai commi 4,  5
e 6. 
  4. I materiali di moltiplicazione sono moltiplicati  a  partire  da
una pianta madre di base. Una pianta madre di base soddisfa  uno  dei
seguenti requisiti: 
  a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base; 
  b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta
madre di base conformemente all'art. 34. 
  5. I materiali di moltiplicazione soddisfano  i  requisiti  di  cui
all'art. 22, all'art. 23, comma 5, e all'art. 26. 
  6. I materiali di moltiplicazione soddisfano i  seguenti  requisiti
supplementari: 
  a) requisiti fitosanitari, come disposto all'art. 31; 
  b) requisiti relativi al terreno, come disposto all'art. 32; 
  c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base
e dei materiali di base, come disposto all'art. 33; 
  d)  requisiti  relativi   alle   condizioni   specifiche   per   la
moltiplicazione, come disposto all'art. 34. 
  7. Un portainnesto non appartenente a una varieta'  e'  certificato
ufficialmente  come  materiale   di   base,   presentando   specifica
richiesta, come disposto ai commi 1 e 2 e se e'  corrispondente  alla
descrizione della sua specie, se soddisfa i requisiti di cui all'art.
23, commi 2 e 5, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 26,
31, 32, 33 e 34. 
  8. Ai fini della presente sezione,  ogni  riferimento  alle  piante
madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 va  inteso
come riferimento alle piante madri di  base  e  ogni  riferimento  ai
materiali di pre-base va inteso  come  riferimento  ai  materiali  di
base. 
  9. Qualora una pianta madre di base  o  i  materiali  di  base  non
soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, commi  2
e 5, e agli articoli 26, 31 e 32, il fornitore li  rimuove  dal  sito
che ospita le altre piante madri di base e  gli  altri  materiali  di
base. La pianta madre o i  materiali  cosi'  rimossi  possono  essere
utilizzati  come  materiali  certificati  o  materiali  CAC,  purche'
soddisfano  i  requisiti  stabiliti  dal  presente  decreto  per   le
rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta  madre  o  tali
materiali, il fornitore puo' adottare  misure  adeguate  al  fine  di
garantire che tale pianta madre o  tali  materiali  siano  nuovamente
conformi a detti requisiti. 
  10. Qualora un portainnesto non appartenente a una varieta' sia una
pianta madre di base o un materiale di base che non soddisfa  piu'  i
requisiti di cui all'art. 23, commi 2 e 5, e agli articoli 26,  31  e
32, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri
di base e gli altri materiali di base. Il portainnesto cosi'  rimosso
puo' essere utilizzato come materiale certificato  o  materiale  CAC,
purche' soddisfi i  requisiti  stabiliti  dal  presente  decreto  per
quanto riguarda le rispettive categorie.  Invece  di  rimuovere  tale
portainnesto, il fornitore puo' adottare misure adeguate al  fine  di
garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.