Art. 30 Requisiti per la certificazione dei materiali di base 1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri di base e dai portainnesti non appartenenti a una varieta' sono certificati ufficialmente come materiali di base, presentando specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del SFC. 2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente; d) riferimento della varieta'; e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di base; f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare; g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 3. I materiali di base soddisfano i requisiti di cui ai commi 4, 5 e 6. 4. I materiali di moltiplicazione sono moltiplicati a partire da una pianta madre di base. Una pianta madre di base soddisfa uno dei seguenti requisiti: a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base; b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di base conformemente all'art. 34. 5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, comma 5, e all'art. 26. 6. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari: a) requisiti fitosanitari, come disposto all'art. 31; b) requisiti relativi al terreno, come disposto all'art. 32; c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base, come disposto all'art. 33; d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'art. 34. 7. Un portainnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale di base, presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2 e se e' corrispondente alla descrizione della sua specie, se soddisfa i requisiti di cui all'art. 23, commi 2 e 5, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 26, 31, 32, 33 e 34. 8. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 va inteso come riferimento alle piante madri di base e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali di base. 9. Qualora una pianta madre di base o i materiali di base non soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, commi 2 e 5, e agli articoli 26, 31 e 32, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali certificati o materiali CAC, purche' soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti. 10. Qualora un portainnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre di base o un materiale di base che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 23, commi 2 e 5, e agli articoli 26, 31 e 32, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. Il portainnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale certificato o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.