Art. 32 Requisiti relativi al terreno 1. Le piante madri di base e i materiali di base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus e' stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento di cui sopra e' effettuato dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima che le piante madri di base o i materiali di base in questione siano piantati e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato I e purche' tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di base o per i materiali di base in questione. 2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando Il SFR competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. 3. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, i SFR applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.